[Discussioni] Articoli "La Stampa" 8/11/2001

Alceste Scalas tjoad a gmx.it
Dom 11 Nov 2001 13:36:16 CET


On Sun, Nov 11, 2001 at 11:01:09AM +0100, Carlo Strozzi wrote:
> Affinchè un programma possa rientrare nella categoria del
> software libero *deve* essere copyright come tale.

Per la verita`, i "testi sacri" della FSF dicono che un programma e`
libero   quando   garantisce  agli   utenti   le  quattro   liberta`
fondamentali  (quelle  su http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
--- le riscrivo per chiarezza):

#    * The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0).
#
#    * The freedom to study how the program works, and adapt it to
#      your needs (freedom 1). Access to the source code is a
#      precondition for this.
#
#    * The freedom to redistribute copies so you can help your
#      neighbor (freedom 2).
#
#    * The freedom to improve the program, and release your
#      improvements to the public, so that the whole community
#      benefits. (freedom 3). Access to the source code is a
#      precondition for this.

Qualunque programma garantisca queste liberta` e` "libero" secondo i
criteri della  FSF.  E  questo e` sempre  valido per il  software di
pubblico  dominio, fornito  di codice  sorgente ma  non  protetto da
copyright.

> Altrimenti può essere
> proprietarizzato e quindi non è libero.

In questo caso, la versione  "proprietarizzata" non e` libera --- ma
l'"originale" resta  sempre libero...  Questo e`  lo stesso problema
che affligge le licenze *BSD (che sono a loro volta libere).

Come  ha  gia` sottolineato  Alessandro  Rubini,  la differenza  tra
p. es. il software GNU GPL'ed e quello di pubblico dominio _non_ sta
nel fatto che uno sia libero  e l'altro no.  Sono ambedue liberi ---
ma il software  GNU GPL'ed, essendo protetto da  copyleft, non sara`
mai "proprietarizzato".

Il copyleft  ed il  concetto di "Software  Libero" sono  insomma due
cose distinte.

> Inoltre, ma potrei ricordare
> male, mi pare che se un'opera viene distribuita priva di copyright a
> rigor di legge con quell'opera non ci si può fare nulla. Mi pare che
> questa cosa fosse passata in lista qualche tempo fa.

Non ricordo con certezza --- ma se non erro questa cosa e` valida in
Italia (dato  che qui da noi  un autore non puo`  rinunciare ai suoi
diritti  di paternita`  sull'opera ---  quindi non  puo` distribuire
qualcosa come pubblico dominio).  In altri Paesi, pero`, la rinuncia
totale al copyright e` ammessa...

Ciao,

Alceste
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