[Discussioni] Re: [Progo] Ancora sulla Proposta legge sul SOftware libero
Paolo Pasquinelli
pasquino a luda.it
Lun 7 Gen 2002 22:02:49 CET
I miei due cents di contributo.
a)La gestione delle questioni di carattere informatico nella Pubblica
Amministrazione (N.d.r.-attualmente il termine P.A. e' molto confuso, vista
la frammentazione istituzionale della Repubblica-) e' competenza dell'AIPA
che ha anche potere legiferante.Quindi piu' che una proposta di legge e' mia
opinione formulare una richiesta di proposta di legge motivata all'AIPA.
b)Venendo alla formulazione della proposta di legge: a mio avviso, manca una
descrizione della "formazione" dei pubblici dipendenti che dovranno usare
tali software liberi. Corsi di formazione, installazioni, modifiche e
personalizzazioni non sono indolori e soprattutto se non si prevedono i
costi per l'addestramento, si corre il rischio di veder amplificare la spesa
a dismisura o, nella peggiore delle ipotesi avere personale ad impiego "non
pronto, ovvero tardivo".
Cordialita'.RSVP.
Paolo Pasquinelli
Commissione Volontariato Citta' Invisibile
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At 16.24 01/01/02 +0100, you wrote:
>FYI
>
>-------- Original Message --------
>Subject: [Discussioni] Proposta legge sul SOftware libero versione 1.29!
>Date: Sun, 30 Dec 2001 13:10:15 -0800 (PST)
>From: Neuromante <neuromant99 a yahoo.com>
>Reply-To: discussioni a softwarelibero.it
>To: discussioni a softwarelibero.org
>
>
>Dopo una riunione il 28 Dicembre abbiamo prodotto
>questa versione.
>Andrà sulle varie mailing list tematiche per altri 15
>giorni, poi raccolgo i commenti, la mando al Sen.
>Fiorello Cortiana per rivederla, poi ufficio
>legislativo del Senato e si presenta.
>
>Ciao a tutti
>
>Alessio Papini, capogruppo Verdi Comune di Firenze
>
>PROPOSTA DI LEGGE
>
>d'iniziativa dei senatori: FIORELLO CORTIANA
>Presentata il
>
>
>Recante: Norme in materia di pluralismo informatico,
>sulla adozione e la diffusione del software libero e
>sulla portabilita' dei documenti informatici nella
>Pubblica Amministrazione .
>
>
>
>CAPO I PRINCIPI GENERALI
>
>Art. 1
>(Definizioni)
>
>Comma1. Si definisce licenza di software libero, una
>licenza di diritto di utilizzo di un programma per
>elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
>programma applicativo), che renda possibile
>all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la
>possibilità di accedere al codice sorgente completo e
>il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto
>di diffondere copie del programma e del codice
>sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice
>sorgente; il diritto distribuire pubblicamente il
>programma ed il codice sorgente modificato.
>Comma 2. Si definisce software libero ogni programma
>per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
>programma applicativo) distribuito con una licenza di
>software libero come definita nell'articolo 1, comma 1
>del presente testo di legge.
>Comma 3. Si definisce programma per elaboratore
>(software) a codice sorgente aperto, ogni programma
>per elaboratore elettronico (sia sistema operativo sia
>programma applicativo) il cui codice sorgente completo
>sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla
>sua licenza di utilizzo.
>Comma 4. Si definisce software proprietario un
>programma per elaboratore (sia sistema operativo sia
>programma applicativo), rilasciato con licenza d'uso
>che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 1
>comma 1 della presente legge.
>Comma 5. Si definiscono formati di dati liberi, dei
>formati di salvataggio ed interscambio di dati
>informatici le cui specifiche complete di
>implementazione siano note, a disposizione di ogni
>utente e liberamente utilizzabili per qualunque scopo.
>[Comma 6. La cessione di software libero viene esclusa
>dagli obblighi di cui all'Art. 10 della legge 248 del
>18 Dicembre 2000 (bollino SIAE).] (Comma in
>discussione).
>
>CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
>(Obblighi per la Pubblica amministrazione)
>
>Art. 2
>Comma 1. La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei
>programmi per elaboratore elettronico necessari alla
>propria attività, privilegia sistemi operativi,
>applicativi e programmi in genere che appartengano
>alla categoria del software libero o, in seconda
>battuta, a codice sorgente aperto.
>Comma 2. La Pubblica Amministrazione che intenda
>avvalersi di un software non libero, deve motivare la
>ragione della scelta e, analiticamente, la ragione
>della eventuale maggior spesa, sotto la diretta
>responsabilità del responsabile del procedimento di
>cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
>
>Art. 3
>(Trattamento dei dati personali e sensibili)
>
>Comma 1. L' impiego di software libero o a sorgente
>aperto (a disposizione dell'Amministrazione stessa) è
>esclusivo per gli enti pubblici che trattano dati
>personali o sensibili soggetti alla disciplina della
>legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e nel trattamento di
>dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non
>autorizzati possa comportare pregiudizio per la
>pubblica sicurezza
>Comma 2. I codici sorgenti dei programmi per
>elaboratore elettronico utilizzati da parte della
>Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati
>personali e sensibili secondo la legge legge n. 675
>del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla
>Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future
>verifiche.
>[Comma 3. Gli uffici della Pubblica Amministrazione
>invia posta elettronica a cittadini o ad altri uffici
>della Pubblica Amministrazione contenente dati
>sensibili e/o riservati solo se cifrata
>(crittografata) mediante programmi a codice sorgente
>aperto.] (comma candidato ad eliminazione)
>
>
>Art. 4
>(Documenti)
>
>Comma 1. La Pubblica Amministrazione, per la
>diffusione di documenti di cui debba garantire la
>pubblicità, come anche l'accesso ai documenti
>amministrativi di cui all'Art. 22 della Legge 7 agosto
>1990, n. 241, e in generale per tutti i documenti
>prodotti per la diffusione al pubblico come documenti
>informatici anche ipertestuali (testi, carte,
>software, siti internet, archivi, tabelle ecc.) è
>tenuta ad utilizzare formati liberi.
>Comma 2. Qualora si renda assolutamente necessario
>eccezionalmente, l'uso di formati non liberi, la
>Pubblica Amministrazione sarà tenuta a motivare
>analiticamente questa esigenza, sotto la diretta
>responsabilità del responsabile del procedimento di
>cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
>dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire
>gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
>Amministrazione è tenuta a rendere disponibile anche
>una versione più vicina possibile agli stessi dati in
>formato libero.
>
>CAPO III: Pubblica Istruzione, ricerca e sviluppo
>
>
>Art. 5
>(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
>
>Il Ministero dell'Istruzione, Università e della
>Ricerca Scientifica presenta annualmente un programma
>di ricerca specifico sul software libero per progetti
>di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo
>sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare
>sotto licenza di software libero.
>
>Art. 6
>(Istruzione scolastica)
>Comma 1. Il Ministero competente in materia di
>istruzione recepirà il contenuto ed i principi della
>presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
>programmi didattici all'interno della progressiva
>informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti
>didattici nazionali riconoscono il particolare valore
>formativo del software libero e ne privilegiano
>l'insegnamento.
>
>
>CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
>
>
>Art. 7
>(Regolamenti attuativi)
>
>Comma 1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
>presente legge, il Governo emana i regolamenti
>attuativi necessari alla sua piena applicazione.
>Comma 2. Nello stesso termine il Governo emana un
>regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego
>ottimale del software libero nella pubblica
>amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed
>economica dei progetti in corso e di quelli da
>adottare relativi alla progressiva adozione di
>soluzioni di software libero, da parte delle
>amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo
>e degli enti pubblici non economici nazionali. Le
>norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio
>dello Stato.
>
>Art. 8
>(Norma transitoria.)
>
>Entro tre anni dall'approvazione della presente legge
>gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le
>proprie strutture e i propri programmi di formazione
>del personale per gli aspetti generali trattati
>all'articolo 2, il termine per l'adeguamento è di un
>anno per gli aspetti trattati all'articolo 3
>(trattamento dei dati sensibili) e di mesi 6 per le
>indicazioni di cui all'articolo 4 (circa il formato
>dei documenti della Pubblica Amministrazione).
>Si stabilisce la formazione di un gruppo di lavoro
>interministeriale per monitorare l'attuazione della
>presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua
>approvazione.
>
>------------Ringraziamenti!!-------------
>
>
>Ringraziamenti
>dall'estensore-scribacchino-raccoglitore Alessio
>Papini (Neuromante):
>Ugo Santosuosso, Marco Calamari, Leandro Noferini,
>Simone Piccardi, Raphael Calvelli, Alessio Frusciante,
>Alessandro Rubini, Paolo Nenzi, Paolo Palmerini,
>Donato, Carlo Strozzi, Alberto Sarcinelli, Christopher
>Gabriel, Leonardo Boselli, Stefano Maffulli, Arclele,
>Antonio Bernardi, Simo Sorce, Gianni Bianchini, Franco
>Bagnoli, Christian Surchi, Francesco Giovannini,
>Leonardo Serni, Donato Molino, Marco Pratesi, Claudio
>Bandaloukas, Davide Alberani, Alessio Muccini, Marco
>Bravi, Adriano Sponzilli, Andrea Capriotti, Francesco
>Potortì, Andrea Capriotti, Edoardo, Magius, Jaromil,
>Edoardo Di Sante, Marco Fioretti, Stefano Callegari,
>Conte Zero, Ferdinando, Andrea Celli, Fabio Metitieri,
>Luca Didonè, ManOnegra, Lex Tutor, Mauro Romanelli,
>Giovanni Biscuolo, Leonardo Roselli, Ottavio Rizzo,
>Luca Berra
>
>_______________________________________________
>Progo mailing list
>Progo a citinv.it
>http://www.citinv.it/mailman/listinfo/progo
>
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