[Discussioni] Testo proposta di legge UE sul brevetto software

Giovanni Biscuolo (Associazione Culturale MiLUG) giovanni.biscuolo a milug.org
Mer 6 Mar 2002 11:25:34 CET


Premessa:
sono in pausa caffe' ed ho deciso di dedicare un po' di
a questa proposta.
Sara' una mail pesante e che probabilmente non fornisce
nessun contributo.

Consideratela uno sfogo.

*Leggetela solo se siete interessati ad approfondire
l'argomento e avete un po' di tempo da spendere*

Il lun, 2002-02-25 alle 09:49, Neuromante ha scritto:
 
[..]
> Il 19 ottobre 2000 la Commissione europea ha dato
> avvio alla fase finale delle consultazioni,
> nella quale il pubblico e gli Stati membri sono stati
> invitati a formulare i loro commenti su un
> documento disponibile su Internet8.
[...]
> Sono giunte circa 1 450 risposte, che sono state
> analizzate da un contraente, la cui relazione è
> stata pubblicata9.
[...]
> 9
> http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softpatanalyse.htm.
> 4
[...]
> Prevalgono numericamente le risposte dei sostenitori
> del software libero, le cui opinioni
> variano dal rifiuto assoluto dei brevetti per il
> software alla posizione "ufficiale" della
> Eurolinux Alliance, contraria ai brevetti per il
> software utilizzato sui computer di uso
> generale. Reazioni sostanzialmente favorevoli
> all'approccio del documento di consultazione
> sono invece giunte da organizzazioni regionali o
> settoriali rappresentanti numerose società di
> ogni dimensione, come UNICE (Union of Industrial and
> Employer's Confederations of
> Europe), EICTA (European Information and
> Communications Technology Industry
> Association) e la European IT Services Association,
> oltre a grandi organizzazioni, altre
> associazioni di categoria e operatori nel campo della
> proprietà intellettuale.

[*Nota 1*]

> Anche se queste
> ultime risposte sono state numericamente assai
> inferiori a quelle favorevoli al software libero,
> non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che la
> bilancia del peso economico, tenendo conto
> del totale dei posti di lavoro e degli investimenti in
> gioco, pende a favore dell'armonizzazione
> secondo le linee suggerite nel documento.

Questo e' falso, pregiudiziale e *discriminatorio*.
Se le premesse di questa direttiva rimarranno queste, l'intera
direttiva sarebbe (facilmente?) attaccabile presso la
Corte Europea.

> La Direzione generale Imprese della Commissione ha
> inoltre commissionato uno studio
> riguardante in modo specifico le piccole e medie
> imprese (PMI)10 e diretto ad esaminare in
> che modo le PMI che operano nel campo del software
> affrontano le questioni di proprietà
> intellettuale. Uno degli obiettivi principali era
> quello di produrre un opuscolo destinato a
> migliorare l'informazione delle PMI sui vari metodi e
> le varie forme di tutela della proprietà
> intellettuale.

Che schifo! 

> La ricerca è stata condotta in gran
> parte su base documentaria, ma è stata
> integrata da un questionario inviato a PMI europee del
> settore del software, selezionate a
> partire da varie fonti. Dodici PMI hanno risposto ai
> questionari.

Quindi l'indagine e' semplicemente da buttare nel cesso.
E poi dodici su quante, porca miseria!
In Europa quante saranno le PMI che lavorano nel settore,
cinquanta!?!?!?!?!?!

[...]
> Questi risultati evidenziano la
> necessità di una migliore informazione delle PMI

No, casomai fanno intuire (si perche' dodici risposte sono
proprio pochine) che alla stragrande maggioranza delle PMI
non gliene frega una mazza dei brevetti (ed infatti manco
hanno risposto, chissa' in quante), anzi ne hanno
*paura*. Inoltre, rappresenterebbe per loro un _notevole_
costo nel momento in cui dovessero effettuare ricerche di
brevetti.

In altre parole: i brevetti paralizzano la libera concorrenza,
ammesso e non concesso che gliene freghi qualcosa della libera
concorrenza ai politicanti che stanno lavorando attorno a
questo progetto.

[...]
> Per creare condizioni di parità tra l'Europa e gli
> Stati Uniti per quanto riguarda la tutela delle
> invenzioni attuate per mezzo di elaboratori
> elettronici, si sarebbe potuto considerare
> opportuno ampliare l'ambito della protezione e
> avvicinare su questo punto la legislazione
> europea dei brevetti a quella degli Stati Uniti. Si
> sarebbe potuto pensare, in particolare, di
> introdurre la brevettabilità dei metodi commerciali
> informatici.

E qui perdo le staffe, cazzo!
Si sarebbe potuto pensare che ad "armonizzarsi" fossero gli
Stati Uniti, la loro condotta in questo campo e' semplicemente
SBAGLIATA.
Oppure prendere in considerazione che di armonizzarci con gli
Stati Uniti dopotutto non ce ne frega una mazza e che se su
cose come questa rimaniamo un po' "indietro" per vedere come va
a finire magari ci fa meglio.

Forse mi sto' dimenticando che viviamo nell'Era del Grande Impero
Statunitense.

> Negli Stati Uniti è
> sufficiente che l'invenzione si collochi
> all'interno di una tecnologia e non è necessario un
> contributo tecnico.

Appunto: il loro approccio alla faccenda e' fondamentalmente
*sbagliato* sin dalle sue premesse.

[...]
> "la brevettabilità delle invenzioni relative ai programmi
> per elaboratore ha contribuito alla
> crescita dei corrispondenti settori negli Stati Uniti,
> in particolare alla crescita delle PMI e dei
> creatori indipendenti di software, che sono diventati
> imprese di grandi dimensioni"13.

O mio Dio, cosa mi tocca sentire!
Ma ci state pigliando per i fondelli o cosa?

[...]
> elettronici negli Stati Uniti. Per indicare come
> l'Europa potrebbe evitare meglio degli Stati Uniti gli
> effetti negativi, lo studio sottolinea "la
> nostra forza che sta nel disporre di procedure
> d'opposizione, oltre alla possibilità di presentare
> osservazioni sulla brevettabilità delle invenzioni
> all'UEB senza le spese delle procedure
> d'opposizione". Si tratta d'importanti strumenti
> giuridici per garantire la qualità dei brevetti che
> non esistono negli Stati Uniti.

Peccato che nessuno avrebbe il coraggio di contrapporsi
a multinazionali dalle illimitate risorse economiche.
Inoltre, l'Ufficio Europeo Brevetti ha gia' dimostrato la
propria incompetenza nel concedere brevetti su tecniche
banali o talmente generiche da essere interpretate in
qualche centinaio di modi. In ogni caso anche brevetti
concessi in modo competente non migliorerebbero la situazione.

[...]
> ampiamente rispettata. Infine, lo studio constata che
> "non c'è nessuna prova del fatto che i
> creatori europei indipendenti di software siano stati
> indebitamente svantaggiati dalla posizione
> delle grandi imprese o di altri creatori di software
> in materia di brevetti"

Cos'e', uno studio o un processo???
Sembra voler dire: siccome noi siamo garantisti, il
sistema dei brevetti e' innocente perche' non ci sono
prove della sua colpevolezza... mah!?!

[...]
> D'altra parte, "nessun tentativo di
> rafforzare la tutela della proprietà
> intellettuale nel settore del software può pretendere
> di basarsi su solide argomentazioni
> economiche"18.

Ipocriti. Voi avete scritto [*Nota 1*]

[...]
> Per quanto riguarda la questione di quali invenzioni
> attuate per mezzo di elaboratori
> elettronici possano considerarsi di "carattere
> tecnico", la conclusione che si può trarre dalla
> recente causa Controlling pension benefits system20 è
> che tutti i programmi funzionanti su un
> elaboratore sono per definizione tecnici (perché un
> elaboratore è una macchina) e possono
> quindi essere considerati una "invenzione".

Oh, finalmnte si parla chiaro!
La direttiva sarebbe quindi applicabile a *tutti i programmi*.

Inoltre: 
> i "metodi per attività commerciali", le "presentazione
> d'informazione", o le "creazioni
> estetiche". 

Praticamente tutto lo scibile umano.
Notare come qui manchi *del tutto* il requisito essenziale
della creativita' attualmente previsto dalla legge sul diritto
d'autore affiche' l'opera sia tutelabile.
Il requisito e' che devono avere _carattere tecnico_, cioe'
proprio di un'arte.

[...]
> Un algoritmo può essere alla base di
> un'invenzione attuata per mezzo di elaboratori
> elettronici o di un'invenzione relativa ad una
> macchina di tipo tradizionale (meccanica, elettrica,
> ecc.) o al processo eseguito da tale
> macchina. L'unica differenza consiste nel fatto che un
> programma per elaboratore è eseguito
> mediante istruzioni dirette all'elaboratore e una
> macchina tradizionale è azionata dai suoi
> componenti (meccanici, elettrici, ecc.).
> Un algoritmo astratto può essere definito in termini
> di logica pura, in assenza di punti di
> riferimento fisici. È possibile che un tale algoritmo
> abbia un uso pratico in molteplici funzioni
> diverse in campi apparentemente senza rapporti tra
> loro e che sia in grado di ottenere diversi
> effetti.

Anche un programma (o un suo componente) per elaboratore
elettronico, che lor signori vorrebbero brevettabile.

[...]
> Un brevetto tutela un'invenzione nei limiti delle
> rivendicazioni di brevetto, che determinano
> l'estensione della protezione conferita22. Il titolare
> di un brevetto per un'invenzione attuata per
> mezzo di elaboratori elettronici ha quindi il diritto
> d'impedire ai terzi di utilizzare un software
> che metta in atto la sua invenzione (quale definita
> dalla rivendicazione di brevetto). Questo
> principio vale anche se si possono trovare vari modi
> di ottenere questo utilizzando programmi
> il cui codice fonte od oggetto differisce da quello di
> ciascun altro e che possono
> parallelamente essere protetti da diritti d'autore
> indipendenti che non si violano
> reciprocamente23.

(la frase zoppica un po', problemi firse di traduzione)
In pratica e' quindi consentito brevettare il metodo utilizzato
dal programma per ottenere il risultato (ho riletto quattro
volte i paragrafi precedenti, dicono proprio questo).
In altre parole, se io non posso sviluppare un programma che
in altri modi ottiene lo stesso risultato, in pratica il
detentore del brevetto ha _l'esclusiva sull'algoritmo_.

Cioe': gli algoritmi sarebbero brevettabili.

[...]
> Di conseguenza, la tutela giuridica può essere
> garantita in modo complementare nei confronti
> dello stesso programma dal brevetto e dal diritto
> d'autore. La tutela può essere cumulativa nel
> senso che un atto che implica l'utilizzazione di un
> particolare programma può violare sia il
> diritto d'autore nel codice, sia un brevetto le cui
> rivendicazioni coprono le idee e i principi di
> base.

Quindi gli algoritmi.

> La direttiva 91/250/CEE include disposizioni
> specifiche (articoli 5 e 6) che autorizzano, in
> determinate circostanze, l'esecuzione di atti che
> costituiscono altrimenti una violazione del
> diritto d'autore che tutela un programma per
> elaboratore. Tali deroghe riguardano gli atti
> compiuti allo scopo di determinare le idee e principi
> su cui è basato un programma e gli atti di
> riproduzione e di traduzione del codice qualora tali
> atti siano indispensabili per conseguire
> l'interoperabilità con altri programmi di un programma
> per elaboratore creato autonomamente.

[...]
(Quello che ho cancellato era relativo solo e soltanto al
diritto di effettuare una copia di riserva del programma,
non al diritto di "decompilazione").

> Quindi, date le differenze tra l'oggetto della tutela
> conferita dal brevetto e dal diritto d'autore e
> la natura delle eccezioni autorizzate, l'esercizio di
> un brevetto riguardante un'invenzione
> attuata per mezzo di elaboratori elettronici non
> dovrebbe essere in contrasto con le deroghe
> che la legislazione sul diritto d'autore riconosce ai
> creatori di software in forza delle
> disposizioni della direttiva 91/250/CEE.

Falso. La direttiva 91/250/CEE prevede deroghe alla tutela
delle opere da essa protette per esigenze di interoperabilita',
mentre la proposta direttiva vieterebbe di utilizzare le
stesse idee e principi oggetto di brevetto, vietando di
fatto lo sviluppo autonomo ed indipendente di programmi
compatibili con quelli brevettati.

Sono in contrasto stridente.

> Inoltre, per quanto riguarda lo sviluppo di programmi
> interoperabili, l'obbligo per ogni brevetto di
> includere una descrizione esauriente dovrebbe
> facilitare il compito di chi cerca di adattare un
> programma ad un altro programma
> preesistente, con caratteristiche brevettate
> (l'obbligo di descrizione non ha un corrispondente
> nella legislazione sul diritto d'autore).

Falso. Il detentore del brevetto richiederebbe il
pagamento di una congrua licenza. In un programma
ci sarebbero molti algoritmi protetti da brevetto.
Il costo totale della licenza sui brevetti sarebbe
esorbitante. Costerebbe di meno in termini di tempo
(le ricerche dei brevetti richiedono diverso tempo)
e di soldi decompilare il programma.

> Il considerando 18 e l'articolo 6 fanno specifico
> riferimento, tra l'altro, alle disposizioni sulla
> decompilazione e l'interoperabilità della direttiva
> 01/250/CEE.
[...]


> L'IMPOSTAZIONE ADOTTATA
> Tenuto conto di quanto accertato sugli effetti che i
> brevetti di invenzioni attuate per mezzo di
> elaboratori elettronici hanno sull'innovazione, la
> concorrenza e le imprese europee, la
> Commissione ritiene che la direttiva debba armonizzare
> la tutela per le invenzioni attuate per
> mezzo di elaboratori elettronici, evitando mutamenti
> repentini della posizione giuridica e in
> particolare un'estensione della brevettabilità ai
> programmi per elaboratori "in quanto tali".

Tenuto conto che gli effetti dei brevetti sono devastanti per
le liberta' fondamentali delle persone e per la libera
concorrenza, la conclusione a cui giunge la Commissione e'
raccapricciante.

> La Commissione è del parere che la Comunità, giunta a
> questo stadio, debba astenersi, almeno
> per ora, dall'estendere la tutela brevettuale
> conferita alle invenzioni attuate per mezzo di
> elaboratori elettronici, ad esempio sopprimendo il
> requisito del contributo tecnico. Un
> orientamento in questo senso porterebbe a brevettare i
> metodi per attività commerciali attuati
> per mezzo di elaboratori elettronici.

Ah, grazie, che bella concessione!

> Va inoltre
> considerato che un'armonizzazione in questo senso
> consisterebbe essenzialmente nel creare
> una serie di norme per le invenzioni attuate per mezzo
> di elaboratori elettronici distinte dai
> principi più generali del diritto europeo dei
> brevetti, che considerano necessario un contributo
> tecnico.

Quindi norme sui brevetti per i programmi _diverse_ da
quelle per qualsiasi altro brevetto.

> I brevetti di invenzioni attuate per mezzo di
> elaboratori elettronici sono importanti per tutte le
> imprese del settore del software, comprese le PMI.

Questa affermazione e' basata sul nulla, le argomentazioni
utilizzate fino ad ora per supportare questa tesi sono
risibili.

[...]


Evito di commentare il commento agli articoli.

giovanni / che preferirebbe occuparsi di altro ma si rende conto che
           se non si occupa di questo non potra' piu' occuparsi
           dell'altro.

P.S.: se pensate che sia stato volgare nelle espressioni che ho
usato, vi invito a considerare la volgarita' delle cose che sono
state scritte nel documento della Commissione, anche se con un
linguaggio forbito.

-- 
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