[Discussioni]Aggiornamento risposte europarlamentari

Michele B. bramik a libero.it
Ven 29 Ago 2003 17:05:07 CEST


Mi ha risposto pochi secondi  fa anche l'europarlamentare 
Francesco Fiori ( di FI,  Vice Presidente del Gruppo PPE-DE )

Riporto il testo integrale (il testo e' tratto da allegato word, formato 
in cui mi e' stato spedito, salvato poi in formato testo con OpenOffice 
e incollato, per cui non escludo eventuali problemi con le lettere 
accentate o di altro tipo).


Saluti
MB


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In seguito alla sua comunicazione in materia di brevettabilità dei 
Software in Europa,mi permetto di esprimere alcune considerazioni a 
partire da una valutazione generale della proposta della Commissione.

Tale proposta mira ad armonizzare il sistema delle innovazioni per il 
software.
Simili innovazioni possono già essere brevettate dall'Ufficio Europeo di 
Brevetti (EPO) o dagli uffici per i brevetti degli Stati Membri; i 
dettagli relativi alle codizioni per la brevettabilità possono variare.

La proposta della Commissione è il risultato di ampie consultazioni 
effettuate a partire dal 1997 ed  ha come  fondamento il concetto di 
"contributo tecnico" quale requisito essenziale perché un'invenzione 
possa essere brevettata.

Tale requisito è stato individuato dalla giurisprudenza.
La proposta si focalizza sulla possibilità che in futuro il campo di 
applicazione della normativa europea sui brevetti possa comprendere 
settori della ricerca umana che sino ad oggi ne erano esclusi, in 
particolare sistemi commerciali, entità matematiche o costruzioni 
logiche senza alcun legame con il mondo materiale. Secondo la
proposta, un brevetto dovrebbe normalmente coprire le idee e i principi 
alla base di specifici componenti di un software. Mentre il copyright 
protegge l'intera sequenza di un sistema operativo, gioco o programma 
commerciale, contro la riproduzione, la distribuzione e l'utilizzo non 
autorizzati, un brevetto coprirebbe solo i componenti specificamente 
brevettati.

La relazione finale ridisegna la proposta in base alla discussione
effettuata in commissione e al Consiglio. Il nuovo testo puntualizza
le definizioni e traccia una più chiara distinzione tra brevetti 
software strictu sensu e invenzioni collegate al computer, evitando
in questo modo un' errata interpretazione della direttiva.
Scopo della Direttiva non è modificare la Convenzione europea sui 
Brevetti, bensi' prevenire interpretazioni divergenti delle sue 
disposizioni.

Per essere brevettabili, le invenzioni per software devono essere 
suscettibili di applicazione industriale, devono essere originali  e 
creative. In ogni modo, la mera installazione su un apparato come il 
computer di un sistema altrimenti non brevettabile non è di per sè 
sufficiente ad affermare l'esistenza del requisito dell'apporto 
tecnico.

Conseguentemente, un sistema di software commerciale o un altro sistema 
nel quale l'apporto allo stato attuale di conoscenze non sia tecnico, 
non puo' costituire un'invenzione brevettabile.
Anche un algoritmo è per sua natura non tecnico e pertanto
non puo' costituire un'invenzione tecnica.
Nonostante cio' un sistema che coinvolga l'uso di un algoritmo
potrebbe essere brevettabile se utilizzato per risolvere un problema 
tecnico.
La misura dei diritti esclusivi conferiti da un brevetto è delineata
dalle pretese cui danno adito.
Le innovazioni per il software devono essere richieste con riferimento
o al prodotto, come ad esempio un apparato programmato o a un processo
che si svolge in un simile apparato.
Laddove singoli elementi di software siano utilizzati in contesti che
non prevedono la realizzazione di alcun prodotto o processo già 
validamente brevettato, non sarebbe riscontrabile violazione delle 
regole sulla brevettabilità stessa.

Non posso a questo punto prescindere da alcune riflessioni in merito
all'esito del voto nelle Commissioni Giuridica e per il Mercato Interno
e all' imminente voto durante la prossima Sessione Plenaria di 
Strasburgo.

Io e la mia formazione politica  abbiamo sostenuto gli obiettivi
della Direttiva al fine di chiarire e mantenere lo status quo in Europa,
alla luce delle modifiche  apportate al sistema dei brevetti negli USA,
ed ora in esame anche in Giappone.
C'è una chiara intenzione tra gli Stati Membri di fare in modo che 
l'Europa non segua gli USA e il Giappone nel concedere un 
riconoscimento generalizzato per i software ed i metodi commerciali.
In questi casi il Copyright rimarrà il principale sistema di protezione
della proprietà intellettuale.
Io ed i miei colleghi della Commissione giuridica  sosteniamo la linea 
intrapresa dalla Commissione che sviluppa e rende più chiara l'attuale 
legge sui brevetti in vigore all'interno dell'Unione Europea e 
puntualizza che solo il software parte di un processo tecnologico potrà 
essere brevettato.
Tale scelta consentirà di ammettere la brevettabilità di invenzioni 
tecniche originali e stimolerà lo sviluppo economico europeo  in 
settori economicamente forti come la telefonia mobile, la televisione 
digitale, le macchine utensili compiuterizzate, giusto per menzionare 
qualche possibilità.
Non c'è alcuna intenzione di concedere un generico brevetto per il 
software in Europa.

Gli emendamenti concordati dalla Commissione per gli affari giuridici e
il mercato interno ha puntualizzato le condizioni di verifica del 
software (per decidere se ha una ricaduta tecnica) prima di autorizzare 
il brevetto.
Gli emendamenti del Parlamento arricchiscono il testo mentre confermano 
i principi.
Codificare la situazione esistente eviterà anche il sorgere di 
complicate questioni
sulla validità dei brevetti già concessi in Europa e non farà si' che 
tecnologie attualmente non brevettabili reclamino nuovi brevetti.

Questo concederà alle economie Europee la possibilità di sviluppare idee
con la certezza della loro posizione legale.
Ridurrà anche la pressione da parte di compagnie che detengono 
permissivi brevetti Americani di software e auspicano di ottenere 
un'estensione dei loro diritti di brevetto in Europa.

Infine, devo puntualizzare che la Direttiva contiene dettagliate 
clausole per valutare il suo stesso operato e per una prima revisione 
le sue clausole dovrebbero non operare come si intendeva.
Se è chiaro, dal tipo di invenzione che è brevettata o dalle continue 
cause legali, che l'intenzione di considerare illegali generici 
brevetti di software non viene riscontrata, allora un processo di 
revisione puo' essere rapidamente messo in opera.
Certo é che questo é solo l'inizio di un lungo lavoro in questo settore.


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