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Carlo Strozzi
carlos a linux.it
Mer 17 Dic 2003 11:25:10 CET
Dalla lista NA....
-------- Original Message --------
Subject: c'e' bisogno del vostro contributo
Date: Tue, 16 Dec 2003 23:21:53 +0100
From: ambrosini a andreamonti.net
Reply-To: ambrosini a andreamonti.net
Organization: Italian Registration Authority - IIT-CNR - Pisa
To: ITA-PE a nic.it
Salve a tutti,
In un convegno svoltosi a Bologna lo scorso 22 novembre si e? discusso
della bozza del Codice dei diritti di proprietà intellettuale
Nel codice c?e? una parte dedicata anche ai nomi di dominio, che
vengono considerati a tutti gli effetti segni distintivi. Cosa
evidentemente assurda.
Di concerto con la lista maintainer, si e? deciso di ?dare una dritta? al
legislatore, affiche? certi abbagli vengano evitati. E credo sarebbe
opportuno che anche
la lista ITA-PE si esprima sul punto.
Vorrei procedere, analogamente a quanto gia' si sta facendo fra i
maintainer, in questa
maniera.
Premesso che in questa email verranno fornite indicazioni su quanto e?
stato possibile sapere del codice in relazione ai domini, vorremmo
raccogliere il parere qualificato degli operatori (il vostro)
attraverso questa lista. Tenete presente che, a quanto si dice, i
tempi sono veramente strettissimi (l?approvazione pare ?alle porte?).
Quindi vi chiedo il sacrificio di occuparvi di questa cosa anche se
siamo sotto le feste natalizie,
I lavori verranno coordinati al seguente modo:
1 ? raccolta dei vostri pareri (da questo momento fino alla mezzanotte
del 28 dicembre 2003), attraverso questa lista;
2 ? la sottoscritta ne curerà la sistematizzazione in un primo
documento. Tale documento verra? diffuso in lista.
3 ? Alla revisione tecnica, effettuata dai componenti della lista,
viene affiancata una revisione giuridica (propongo Ignazio Guerrieri
come coordinatore
dei contributi ITA-PE) da integrare con quella prodotta dai maintainer
(curata da Andrea
Monti). Anche il documento finale verra? diffuso ovviamente in lista.
4 ? Il documento (firmato congiuntamente da ITA-PE e lista maintainer)
verra? inviato al
Ministero delle attivita? produttive con richiesta di audizione.
In questa maniera otteniamo anche l?effetto indiretto di dare visibilità
e prestigio a ITA-
PE (che, in questo momento, ne ha molto bisogno:).
Con questa email vengono dunque aperti ufficialmente i lavori.
COSA DICE IL CODICE DEI DIRITTI DI PROPRIETA? INTELLETTUALE IN
RELAZIONE AI NOMI A DOMINIO (e mio parere? per incoraggiarvi)
Bozza normativa: nella relazione finale (posta alla fine di tutto il
codice) si legge che i nomi a dominio sono diventati segni distintivi
e, in particolare, costituiscono una nuova categoria di segni
distintivi. Si dice inoltre che ? vista la difficolta? di distinguere
la disciplina dei nomi a dominio sulla base del loro utilizzo, e?
parso opportuno di disciplinare questi segni PER SE STESSI CONSIDERATI
E INDIPENDENTEMENTE DAL LORO IMPIEGO (!!)
Alessia-pensiero: questa affermazione e? molto pericolosa. Sulla base
dell?equivalenza dominio = marchio, ho sentito recentemente (sempre
nel convegno di cui sopra) un?avvocatessa affermare che la RA non
dovrebbe consentire la registrazione di nomi generici perche? non
proteggibili come marchio!! Oltre a essere pericolosa, questa
affermazione e? anche errata. Posso registrare un dominio e
utilizzarlo solo per la posta elettronica; oppure posso costruire un
sito che non abbia nulla di commerciale, nessuna relazione con
prodotti o servizi. E? pur vero che posso registrare un dominio e
usare lo stesso nome per indicare un prodotto che vendo attraverso il
relativo sito. Solo e solamente in questo caso il marchio assume
natura di marchio. E? una cosa ovvia. Non e? invece ovvio che tutti i
domini equivalgano a marchi e che dunque la relativa normativa vada
applicata di default.
Bozza normativa: Tra le disposizioni generali si legge che i nomi a
dominio sono espressamente oggetto di registrazione insieme a marchi e
brevetti.
Alessia-pensiero: Se dovessi interpretare in buona fede questo
articolo (cioe? sulla base della mia esperienza e non considerando
quanto scritto nel codice), direi ? in relazione ai domini ? che si
tratta della normale registrazione presso la RA. Tuttavia, alla luce
di quanto precedentemente scritto (dominio = segno distintivo),
considerata l?inesperienza del legislatore in materia di nomi a
dominio e considerato che i nomi a dominio vengono in un certo senso
assimilati a marchi e brevetti (l?articolo sopra riportato e? unico),
mi viene da pensare: non e? che ci si sta inventando qualche pastoia
burocratica per cui sia necessario registrare un dominio anche
all?ufficio marchi e brevetti?? Attenzione?
Codice: Secondo il codice un dominio puo? essere costituito da ogni
?designazione alfanumerica di cui SIA TITOLARE O CHE POSSA UTILIZZARE
LEGITTIMAMENTE IL RICHIEDENTE?
Alessia-pensiero: Nell?attuale sistema, io posso registrare qualsiasi
accozzaglia di lettere (con un significato o meno); non sono titolare
a priori di quel nome ma posso comunque registrarlo e usarlo COME
INDIRIZZO (non dimentichiamo che il dominio e? un indirizzo). La norma
cosi? come formulata nel codice non e? invece chiara: e? consentita
solo la registrazione di nomi che fanno capo alla mia
azienda/persona?? E se il nome e? inventato? Devo prima registrarlo
come marchio? Devo fare una ricerca di anteriorita? per verificare se
leda qualche altrui diritto? Un sistema del genere non sta in piedi.
Codice: i domini verrebbero registrati da un?autorita? di
registrazione, secondo regole indicate da apposita commissione.
Alessia-pensiero: Policy Board o Commissione, allo stato attuale e?
indifferente per noi chi faccia le regole. Non abbiamo strumenti per
stabilire il modello migliore. Quindi qui soprassediamo. Il nostro scopo
e? solamente
quello di evitare che la
legge sancisca sciocchezze. Piccola chicca: nella legge viene comunque
risconosciuto lavoro e ruolo svolti finora da RA e NA.
Codice: Il nome a dominio verrebbe CANCELLATO quando coincide con UNA
DENOMINAZIONE GENERICA DI UN PRODOTTO O SERVIZIO tale da attribuire al
richiedente un ingiustificato privilegio
Alessia-pensiero: Ma siamo scemi? Se un domani volessi mettere su? un
servizio di invio fax online, questo vuol dire che NON POTRO?
REGISTRARE IL DOMINIO faxonline.it o fax.it (ANCHE SE CIO? NON LEDE
NESSUN MARCHIO) per il semplice fatto che io ne trarrei vantaggio? Il
dominio e? un indirizzo. Ricordo che gli IP sono stati tradotti con
indirizzi alfanumerici perche? questi ultimi SONO PIU? FACILI DA
RICORDARE. Alla luce di cio? la norma del codice non ha alcun senso.
Codice: Sono esclusi dalla registrazione o CANCELLATI (se gia?
registrati) i nomi contrari alla legge, all?ordine pubblico e al buon
costume.
Alessia-pensiero: Questo mi sa di censura. A parte questo, ritengo che
la norma non sia proprio applicabile. Mi spiego. Scommetto che non
avrei problemi a registrare etroen.it. Ops? etroen vuol dire ?stronzo?
in francese? Ma chi se ne accorgerebbe? (soprattutto se uso una lingua
un po? meno parlata).
Codice: la commissione nazionale per l?accesso a internet, oltre a
fare le regole di naming, deve anche garantire che
l?utilizzazione/registrazione dei domini non determini posizioni
dominanti o pratiche restrittive della concorrenza.
Alessia-pensiero: spero che questo non si traduca in norme-castroneria
come quella della non registrazione dei nomi generici?
Codice: la Commissione stabilisce anche i requisiti che devono
possedere i maintainer.
Alessia-pensiero: Chi vivra? vedra?; a priori non possiamo dire nulla.
Codice: Le controversie in cui la commissione e? parte sono di
competenza del giudice amministrativo.
Alessia-pensiero: da un lato la soluzione e? coerente in senso
giuridico, ma affidare la giurisdizione al TAR significa elevatissimi
costi (le cause al TAR sono molto costose) e non riguardano i diritti
ma gli interessi legittimi (una specie di ?diritto affievolito?) che
rende molto meno effettiva la tutela, se applicata ai nomi a dominio.
PER CONCLUDERE, ecco cio? che penso in generale.
I nomi a dominio non dovrebbero essere regolamentati nel codice dei
diritti di proprieta? industriale, perche? i domini non sono segni
distintivi. Essi sono degli indirizzi. Sono piu? simili al mio numero
telefonico o al mio indirizzo fisico. E? pur vero che in alcuni casi
(in relazione all?impiego che ne viene fatto) possono assumere natura
di segni distintivi. Il punto e? che si fa confusione fra campo di un
record e contenuto di questo campo. Il campo ?domain? di per se? e?
del tutto neutro. E? il suo contenuto (significato) ad assumere una
qualche rilevanza giuridica. Quando si registra un dominio, in
realta?, si acquisisce il diritto di determinare il contenuto del
campo di un record inserito in un DB che appartiene (forse) al
Registro. In sintesi, il contenuto del campo (significato del dominio)
può assumere natura di: * marchio registrato, se coincide con un
marchio registrato di cui l?entità
assegnataria è titolare;
* marchio di fatto, se è riconducibile ad un soggetto che svolge
attività
economica ed il dominio stesso attiene a prodotti o servizi
realmente esistenti o di imminente produzione;
* titolo di opera dell?ingegno, se coincide con il titolo di una
testata
editoriale, rubrica o opera dell?ingegno in generale diffusi nel
sito corrispondente.
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTI CASI PARTICOLARI possiamo
applicare la relativa normativa ai domini. Ma questo dimosta che non
abbiamo bisogno di una legge apposita. Quella che c?e? va
(abbastanza) bene.
Aspetto i vostri contributi.
Premetto, al fine di svolgere il lavoro nella maniera piu? rigorosa
possibile, non rispondero? ad alcuna email. Vi ricordo che avete tempo
per inviare contributi fino alle ore 24 (mezzanotte) del 28/12/2003.
La tabella di marcia e? all?inizio di questa email.
Ciao.
Alessia
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