[Discussioni] Licenze, avvocati e SW "libero"

Leonardo Boselli leo a dicea.unifi.it
Dom 19 Dic 2004 16:51:22 CET


Il 19 Dec 2004 alle 15:09 dario negri immise in rete
> Boselli, lei mi costringe a intevenire nuovamente perché in oltre 30
> anni di carriera forense non ho mai assistito ad una simile
> mistificazione dei fatti: eppure ne ho viste parecchie. Non concordo
> con la sua ricostruzione dei fatti perché assolutamente soggettiva e
> ricca di offese gratuite.

non mi sentivo di avere offeso.
 
> Quale testo di legge ha fornito? Se non erro la norma del codice di
> procedura civile da lei indicata non tratta ciò di cui lei sta
> parlando.

è la norma che parla della competenza generale in difetto di altra 
indicazione.
Che tale competenza possa essere derogata non lo nego, ma ciò che 
nego è che possa essere applicata senza una esplicita accettazione 
della controparte.
 
> >sono passati a un "ma la licenza è firmata digitalmente", e alla
> Bella mistificazione, complimenti Boselli. Lei dimentica che è stato
> informato del fatto che esiste la firma digitale nidificata ossia
> doppia, tripla, quadrupla... Probabilmente lei non sa di cosa si
> tratta: si informi meglio allora. E ricordi che anche la clausola di
> esclusione di responsbilità andrebbe sottoscritta (quella presente
> anche nella GPL, per intenderci).

Io non nego la esistenza di firma nidificata. Ho detto solo che deve 
esserci da parte di ambedue i contraenti. Come fare in modo che il 
licenziatario firmi la licenza ?
Se questo NON lo firma allora come fai a fargli valere la deroga al for 
competente ? 
 
> >dimostrando quindi di non essere né buoni programmatori (che debbono
> >pensare a tutti i casi, compresi quelli più improbabili e assurdi) ne
> >buoni avvocati (che dovrebbero cercare il cavillo) e infine a "ma tu
> >non sei un legale" quando non hanno più altri appigli."
> Boselli, possiamo vedercela anche in un tribunale per quanto mi
> riguarda: se è questo quello che vuole... magari scopre che gli
> avvocati sono veri. Non la prenda come una minaccia, ma si ricordi che
> rispettare le persone è un dovere oltreché un piacere.

Io rispetto le persone. e le lamentele non erano destinate a una sola 
parte.
ad ogni modo nelle norme ora citate si dice che la "scelta
deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo
dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze"
Io non ritengo che così come indicata nella licenza copyzero ossia "ïl 
più vicino"sia sufficiente, anche perché la giurisdizione territoriale delle 
varie corti non è perfettamente equidistante. come minimo avrebbe 
dovuto essere scritto esplicitamente quale corte.
MA a questo punto ecco che viene il problema del merge di due 
programi con licenza simile che varia solo per questo particolare. 
 
> Infine, voglio ricordare a tutti voi, avvocati e non, che la clausola
> del foro competente è una clausola che viene applicata da sempre in
> tutto il mondo: non è una strana invenzione. Se non ci credete,
> provate a farvi nun giro sulla rete: vedrete che sono proprio i siti
> più "seri" ad utilizzarla: credete che tutti quei siti (che
> evidentemente sono accessibili da tutto il mondo) siano fuori legge?

E chi lo ha detto ? MA indicano sempre una sede esplicita.
Inoltre non cé  il problema della commistione di due contratti come 
potrebbe avvenmire tra due programmi.
 
> Beh... vediamo di fare un po' di chiarezza, perché se non si hanno le
> idee chiare si rischia davvero di creare fantasmi. Qulache riferimento
> normativo credo che possa bastare.
> 
> La Convenzione di Bruxelles (ma anche altre convenzioni: del resto il
> mondo è grande e una sola convenzione non basterebbe a "coprirlo")
> all'art. 5 stabilisce che "il convenuto domiciliato in uno stato
> contraente, può essere citato in un altro stato contraente - in
> materia contrattuale - davanti al giudice del luogo in cui
> l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita".

domanda: su una questione di un programma di sl, ad esempio se il 
programma derivato sia stato modificato in maniera tale da rendere 
discredito all'autore originario quale sarebbe il luogo ?
 
> Morale: la clausola del foro competente funziona. E nei rari casi in
> cui non è applicabile, è come se non ci fosse: nessun problema,
> dunque. I contratti sono flessibili (è anche questa la loro forza):
> non sono programmi che vanno in tilt se non provvisti di una certa
> funzione. Dire che è comunque inutile o incompatibile è un'eresia. Se
> lo ricordi, Piccardi.

> Detto ciò, me ne vado davvero (perché sono certo che, in un modo o
> nell'altro, continuerete la vostra opera mistificatoria: e un brutto
> spettacolo si vede una volta sola). Buon Natale a tutti.

A differenza di altri io noin ho mai detto di andrmene o andatevene.
--
Leonardo Boselli
Nucleo Informatico e Telematico del Dipartimento Ingegneria Civile
Universita` di Firenze , V. S. Marta 3 - I-50139 Firenze
tel +39 0554796431 cell +39 3488605348 fax +39 055495333
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