[Diritto] Re: [Discussioni] Istituito il Deposito Legale
Marco Ferri
marcoferri78 a hotmail.com
Mer 12 Maggio 2004 17:03:22 CEST
>Potresti indicarmi quale sia la norma generale di cui questa sarebbe una
>semplice appendice? (Un link ad un testo ufficiale sarebbe perfetto).
Quasi tutte le leggi seguono lo stesso procedimento: prima stabiliscono la
materia che trattano e poi la trattano nel dettaglio.
Anche questa legge si adegua perfettamente a questo schema e all'art. 1
titola: OGGETTO.
1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale
italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato
"deposito legale", i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili
mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo
tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti
finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
---> produttori, editori e distributori: i soggetti interessati
2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e
regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di
documenti di cui all'articolo 4, e alla realizzazione di servizi
bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di
deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
---> produzione editoriale: le tipologie all'art.4 riguardano la produzione
editoriale
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente
o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e
comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai
documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche
quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.
---> documenti destinati al deposito legale => quelli di cui all'art.4 =>
quelli reletivi alla produzione editoriale (vedi la MATRIOSKA?)
Schema della legge:
{documenti destinati al deposito legale [quelli di cui all'art.4 (quelli
reletivi alla produzione editoriale )]}
E poi (art.3):
1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona
fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di
opere filmiche.
Che senso avrebbe indicare questi particolari soggetti se la legge
riguardasse tutti coloro che producono senza se e senza ma?
Ripeto, se seguiamo l'interpretazione di PI andiamo nel non senso giuridico.
Quella giuridica è una scienza, dunque deve per forza seguire una certa
logica: non si possono risolvere le espressioni con la filosofia,
ci vuole l'algebra. :-D
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