[Discussioni] [NEWS] CNIPA, INPS e Riuso software nelle PA
Alberto Cammozzo
mmzz a stat.unipd.it
Gio 7 Ott 2004 10:46:00 CEST
On Wed, Oct 06, 2004 at 11:54:32PM +0200, Alfonso Fuggetta wrote:
> On 6-10-2004 15:33, "Gian Uberto Lauri" <GianUberto.Lauri a eng.it> wrote:
> >>>>>> "AF" == Alfonso Fuggetta <Alfonso.Fuggetta a polimi.it> writes:
>
> > Scusa, ma se la Engifinibmeds del caso produce un software pagato ad
> > effort e di proprieta` finale della PA il fatto che il software non
> > abbia una licenza chiusa non mi pare dia piu` liberta` di azione che
> > abbia una licenza aperta se non libera.
>
> Secondo te sono più libero se posso fare quello che voglio o se posso fare
> solo quello che mi permette la GPL? Sbaglio o la GPL mi pone dei vincoli,
> quali ad esempio, quello di rendere tutto GPL il software che attacco ad un
> programma GPL? perché se no esiste la LGPL?
Dovrebbe esserci una risposta FAQ a questa osservazione :-)
E' una risposta piu' filosofica che tecnica e dipende da
cosa intendiamo per liberta': e' piu' libera una liberta'
che resta tale o una liberta' certamente piu' ampia ma che
rischia di finire?
Indubbiamente GPL e' restrittiva rispetto a BSD o PD,
ma e' perche' le sue restrizioni servono a tutelare la liberta'
stessa. E' come dire che la Costituzione, siccome comporta
degli obblighi per i cittadini, limita la liberta' individuale.
E' vero, ma e' necessario per tutelare la liberta' stessa,
individuale e collettiva.
Nel caso del sw custom per PA, trattandosi software
considerato "bene comune" o pubblico, e' aperto il dibattito
se uno stato deve tutelare piu' la liberta' del software o la
liberta' di alcuni di rendere quel software proprietario.
Chi e' interessato ad approfondire puo' leggere un documento
del 2002 che racoglie molte posizioni: "Government policy
toward open source" a cura di R.W Hahn. [1]. Mi farebbe
piacere trovare qualcosa di piu' recente, ma questo e'
molto stimolante.
>[...]
> > AF> Ministeri di grazia e giustizia
> > AF> non ce ne sono tanti, per esempio.
> >
> > Ci sono le regioni. A volte hanno bisogno della stessa applicazione (o parte
> > di essa) ad uso locale.
>
> E questo è esattamente il senso del riuso. Se una PA l'ha già fatto è
> opportuno che lo renda disponibile ad altre PA. Per farlo deve 1) verificare
> che al momento dell'acquisizione il software sia suo e 2) renderlo
> disponibile agli altri secondo una qualche licenza.
Perfetto. E' sull'ampiezza di autonomia del punto 2) che
ho qualche perplessita': la legge Bassanini (24/11/2000 n. 340 [2])
dice:
Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico,
hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche,
che li adattano alle proprie esigenze.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in
pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.
E' esplicitamente precisato: "uso gratuito" e "altre amministrazioni".
Da cio':
1) c'e' una differenza tra uso e proprieta': ad esempio usiamo
la parola "licenza" come "licenza d'uso". Le PA che riusano non
sono proprietarie. Chiarimento importante.
2) non si parla di dare il sw in uso a realta' diverse dalle PA.
E' dubbio se queste norme cosi' come sono scritte rendano lecito
il comportamento di una amministrazione che rilascia sotto GPL
(o altra licenza libera), al grande pubblico, una appicazione
custom sviluppata per lei o ottenuta in uso da parte di un'altra
amministrazione.
Alfonso dira', giustamente: se io, PA, ne sono il proprietario,
posso farne quello che voglio! Benissimo, ma allora perche' precisare
esplicitamente la facolta' di darli in uso gratuito "ad altre
amministrazioni pubbliche"? Dovrebbe essere un diritto scontato,
derivante dalla titolarita'. Sul fatto che "titolarita'" uguale
a "proprieta'" va citata la direttiva MIT 19 dic 2003 (direttiva
Stanca [3]) che precisa molte cose sul riuso, sulle modalita' di
acquisizione e fa della riusabilita' in pratica quasi un obbligo,
e in particolare dice:
Art 5. Proprieta' dei programmi software.
Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, l'amministrazione
committente acquisisce la proprieta' del prodotto finito, avendo contribuito
con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale,
al controllo e al collaudo del software realizzato dall'impresa contraente.
Sara' cura dei committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee
ad attestare la proprieta' dei programmi.
L'art. 7 sul riuso obbliga a prevedere la portabilita' e il
vincolo per il fornitore di prestare assistenza che consenta il
riuso stesso.
Nulla, nelle leggi che conosco autorizza esplicitamente una PA a
rilasciare a realta' non pubbliche del codice di cui ha la proprieta'.
Casomai tale diritto deriverebbe dalla proprieta', ma a
questo punto bisognerebbe conoscere bene la normativa che
regola i diritti delle PA nei confronti delle loro proprieta'.
C'e' un legale in sala?
3) sul tipo di licenza con cui una PA puo' rendere disponibile
un sw di cui e' proprietaria, di sicuro non puo' usare molte delle
licenze libere che non consentono una selettivita' nei diritti:
solo PA, non uso commerciale ecc...
>[...]
ciao
Alberto
[1] http://www.aei.brookings.org/publications/abstract.php?pid=296
[2] http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00340l.htm
[3] http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/31/2.htm
-
Alberto Cammozzo System/Network Manager
Dipartimento Scienze Statistiche V.Cesare Battisti 241/243.
Universita` di Padova-IT tel : +39 049 8274175
More information about the discussioni
mailing list