[Discussioni] [NEWS] CNIPA, INPS e Riuso software nelle PA

Alberto Cammozzo mmzz a stat.unipd.it
Gio 7 Ott 2004 10:46:00 CEST


On Wed, Oct 06, 2004 at 11:54:32PM +0200, Alfonso Fuggetta wrote:
> On 6-10-2004 15:33, "Gian Uberto Lauri" <GianUberto.Lauri a eng.it> wrote:
> >>>>>> "AF" == Alfonso Fuggetta <Alfonso.Fuggetta a polimi.it> writes:
> 
> > Scusa, ma se  la Engifinibmeds del caso produce  un software pagato ad
> > effort e  di proprieta` finale della  PA il fatto che  il software non
> > abbia una licenza  chiusa non mi pare dia piu`  liberta` di azione che
> > abbia una licenza aperta se non libera.
> 
> Secondo te sono più libero se posso fare quello che voglio o se posso fare
> solo quello che mi permette la GPL? Sbaglio o la GPL mi pone dei vincoli,
> quali ad esempio, quello di rendere tutto GPL il software che attacco ad un
> programma GPL? perché se no esiste la LGPL?

	Dovrebbe esserci una risposta FAQ a questa osservazione :-)
	E' una risposta piu' filosofica che tecnica e dipende da
	cosa intendiamo per liberta': e' piu' libera una liberta' 
	che resta tale o una liberta' certamente piu' ampia ma che 
	rischia di finire?

	Indubbiamente GPL e' restrittiva rispetto a BSD o PD,
	ma e' perche' le sue restrizioni servono a tutelare la liberta' 
	stessa. E' come dire che la Costituzione, siccome comporta
	degli obblighi per i cittadini, limita la liberta' individuale. 
	E' vero, ma e' necessario per tutelare la liberta' stessa,
	individuale e collettiva.
	Nel caso del sw custom per PA, trattandosi software 
	considerato "bene comune" o pubblico, e' aperto il dibattito 
	se uno stato deve tutelare piu' la liberta' del software o la 
	liberta' di alcuni di rendere quel software proprietario.
	Chi e' interessato ad approfondire puo' leggere un documento
	del 2002 che racoglie molte posizioni: "Government policy 
	toward open source" a cura di R.W Hahn. [1]. Mi farebbe 
	piacere trovare qualcosa di piu' recente, ma questo e' 
	molto stimolante.

>[...]

> > AF> Ministeri di grazia e giustizia
> > AF> non ce ne sono tanti, per esempio.
> > 
> > Ci sono le regioni. A volte hanno bisogno della stessa applicazione (o parte
> > di essa) ad uso locale.
> 
> E questo è esattamente il senso del riuso. Se una PA l'ha già fatto è
> opportuno che lo renda disponibile ad altre PA. Per farlo deve 1) verificare
> che al momento dell'acquisizione il software sia suo e 2) renderlo
> disponibile agli altri secondo una qualche licenza.

	Perfetto. E' sull'ampiezza di autonomia del punto 2) che 
	ho qualche perplessita': la legge Bassanini (24/11/2000 n. 340 [2]) 
	dice:

Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi 
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, 
hanno facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, 
che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in 
pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

	E' esplicitamente precisato: "uso gratuito" e "altre amministrazioni".

	Da cio':
	1) c'e' una differenza tra uso e proprieta': ad esempio usiamo
	la parola "licenza" come "licenza d'uso". Le PA che riusano non 
	sono proprietarie. Chiarimento importante.

	2) non si parla di dare il sw in uso a realta' diverse dalle PA.

	E' dubbio se queste norme cosi' come sono scritte rendano lecito 
	il comportamento di una amministrazione che rilascia sotto GPL 
	(o altra licenza libera), al grande pubblico, una appicazione 
	custom sviluppata per lei o ottenuta in uso da parte di un'altra 
	amministrazione.

	Alfonso dira', giustamente: se io, PA, ne sono il proprietario,
	posso farne quello che voglio! Benissimo, ma allora perche' precisare
	esplicitamente la facolta' di darli in uso gratuito "ad altre 
	amministrazioni pubbliche"? Dovrebbe essere un diritto scontato, 
	derivante dalla titolarita'. Sul fatto che "titolarita'" uguale
	a "proprieta'" va citata la direttiva MIT 19 dic 2003 (direttiva 
	Stanca [3]) che precisa molte cose sul riuso, sulle modalita' di 
	acquisizione e fa della riusabilita' in pratica quasi un obbligo, 
	e in particolare dice:
 
Art 5. Proprieta' dei programmi software.
Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, l'amministrazione 
committente acquisisce la proprieta' del prodotto finito, avendo contribuito 
con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi funzionale, 
al controllo e al collaudo del software realizzato dall'impresa contraente. 
Sara' cura dei committenti inserire, nei relativi contratti, clausole idonee 
ad attestare la proprieta' dei programmi.

	L'art. 7 sul riuso obbliga a prevedere la portabilita' e il 
	vincolo per il fornitore di prestare assistenza che consenta il 
	riuso stesso. 
	Nulla, nelle leggi che conosco autorizza esplicitamente una PA a 
	rilasciare a realta' non pubbliche del codice di cui ha la proprieta'. 
	Casomai tale diritto deriverebbe dalla proprieta', ma a
	questo punto bisognerebbe conoscere bene la normativa che 
	regola i diritti delle PA nei confronti delle loro proprieta'.

	C'e' un legale in sala?

	3) sul tipo di licenza con cui una PA puo' rendere disponibile
	un sw di cui e' proprietaria, di sicuro non puo' usare molte delle
	licenze libere che non consentono una selettivita' nei diritti:
	solo PA, non uso commerciale ecc...

>[...]

	ciao

		Alberto



[1] http://www.aei.brookings.org/publications/abstract.php?pid=296
[2] http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00340l.htm
[3] http://gazzette.comune.jesi.an.it/2004/31/2.htm

-
Alberto Cammozzo                        System/Network Manager                 
Dipartimento Scienze Statistiche        V.Cesare Battisti 241/243. 
Universita` di Padova-IT 		tel       : +39 049 8274175



More information about the discussioni mailing list