[Discussioni] COSPA Deliverables online
Alberto Cammozzo
mmzz a stat.unipd.it
Lun 3 Apr 2006 20:47:23 CEST
On Mon, Apr 03, 2006 at 08:14:52PM +0200, Flavia Marzano wrote:
> >Alberto Cammozzo:
> >>Le Universita' sono PA, e sono soggette al codice PA digitale.
> >
> >Fammi capire. Stai dicendo che se un'università o istituto di ricerca
> >scrive un programma, qualunque altra amministrazione pubblica ha il
> >diritto di chiedergliene copia e usarlo?
Se il programma e' sviluppato su specifiche indicazioni del committente
pubblico. La legge non ha mai preso in considerazione _esplicitamente_
i programmi sviluppati autonomamente dalle PA. Sarebbe curioso pero' che
vi fosse un trattamento diverso...
Sarebbe di GRANDE UTILITA' che ci fosse una licenza che possa accompagnare
questo codice una volta per tutte. Ho sempre lamentato il fatto, ogni volta che
ho occasione di parlare con qualcuno di MIT o CNIPA (raramente, per la verita'),
che i programmatori delle PA non sanno che licenze usare se vogliono diffondere
il loro codice.
Ci sono dei tentativi: licenza pubblica di riuso della regione veneto,
quella di harmonia del Cefriel. Non so se e' il caso che la proliferazione
aumenti...
> Si, salvo "motivate regioni"...
> F.
In vigore dal primo gennaio 2006.
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Art. 69. Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi
applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e' previsto ove possibile,
che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per
l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole
che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del
riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati
per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a
vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta
di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle
applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.
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