[Discussioni] COSPA Deliverables online

Alberto Cammozzo mmzz a stat.unipd.it
Lun 3 Apr 2006 20:47:23 CEST


On Mon, Apr 03, 2006 at 08:14:52PM +0200, Flavia Marzano wrote:
> >Alberto Cammozzo:
> >>Le Universita' sono PA, e sono soggette al codice PA digitale.
> >
> >Fammi capire.  Stai dicendo che se un'università o istituto di ricerca
> >scrive un programma, qualunque altra amministrazione pubblica ha il
> >diritto di chiedergliene copia e usarlo?

	Se il programma e' sviluppato su specifiche indicazioni del committente
	pubblico. La legge non ha mai preso in considerazione _esplicitamente_
	i programmi sviluppati autonomamente dalle PA. Sarebbe curioso pero' che 
	vi fosse un trattamento diverso...
	
	Sarebbe di GRANDE UTILITA' che ci fosse una licenza che possa accompagnare
	questo codice una volta per tutte. Ho sempre lamentato il fatto, ogni volta che
	ho occasione di parlare con qualcuno di MIT o CNIPA (raramente, per la verita'),
	che i programmatori delle PA non sanno che licenze usare se vogliono diffondere
	il loro codice.

	Ci sono dei tentativi: licenza pubblica di riuso della regione veneto,
	quella di harmonia del Cefriel. Non so se e' il caso che la proliferazione
	aumenti...
	

> Si, salvo "motivate regioni"...
> F.

	In vigore dal primo gennaio 2006.


Capo VI 
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI 
NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

Art. 69. Riuso dei programmi informatici 

1. Le  pubbliche  amministrazioni  che  siano  titolari  di  programmi
applicativi  realizzati  su  specifiche  indicazioni  del  committente
pubblico, hanno  obbligo di darli in formato  sorgente, completi della
documentazione  disponibile,  in   uso  gratuito  ad  altre  pubbliche
amministrazioni  che  li richiedono  e  che  intendano adattarli  alle
proprie esigenze, salvo motivate ragioni.

2. Al  fine  di  favorire   il  riuso  dei  programmi  informatici  di
proprieta' delle pubbliche amministrazioni,  ai sensi del comma 1, nei
capitolati o  nelle specifiche di progetto e'  previsto ove possibile,
che  i  programmi  appositamente   sviluppati  per  conto  e  a  spese
dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme.

3. Le  pubbliche   amministrazioni  inseriscono,  nei   contratti  per
l'acquisizione di  programmi informatici, di cui al  comma 1, clausole
che  garantiscano il  diritto di  disporre dei  programmi ai  fini del
riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.

4. Nei contratti  di acquisizione di  programmi informatici sviluppati
per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere
clausole,  concordate  con  il  fornitore,  che  tengano  conto  delle
caratteristiche economiche  ed organizzative di  quest'ultimo, volte a
vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta
di  altre  amministrazioni,  servizi  che consentono  il  riuso  delle
applicazioni.   Le  clausole  suddette  definiscono le  condizioni  da
osservare per la prestazione dei servizi indicati.



More information about the discussioni mailing list