[Discussioni] Re: illegittima esenzione dal diritto di prestito per le biblioteche pubbliche
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:19:19 CEST
A me la questione sembra molto semplice.
L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA ("Il prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini
esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad
autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è
dovuta alcuna remunerazione... "), adeguandolo alla direttiva 92/100 CEE e
stabilire che il prestito nelle bibliotche pubbliche prevedesse una
remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle categorie di
titolari dei diritti di cui all'art. 2 comma 1 della direttiva in oggetto).
L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della
direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le
biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei
diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita una
remunerazione agli autori.
Riassumendo per pinna (che sfarfugliava sulle biblioteche pubbliche e le
biblioteche aperte al pubblico):
le biblioteche non pubbliche per esercitare il diritto di prestito devono
chiedere l'autorizzazione al titolare del diritto.
Le biblioteche pubbliche non sono obbligate a chiedere l'autorizzazione, ma
se non la chiedono, deve essere garantita una remunerazione per gli autori.
Tutto chiaro?
Saluti,
n.a.g.
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