[Discussioni] Re: illegittima esenzione dal diritto di prestito per le biblioteche pubbliche

Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:27:03 CEST


Signori e signori: 


Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007 

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis] 

7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche 
e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le 
parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione". 

8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche 
e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle 
biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero 
per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito 
pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro 
3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) 
tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del 
Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - 
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di 
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 
0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del 
medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai 
prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti 
pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e 
da istituti e scuole di ogni ordine e grado.". 


Saluti,
n.a.g. 





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