[Discussioni] Re: illegittima esenzione dal diritto di prestito per le biblioteche pubbliche
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:27:03 CEST
Signori e signori:
Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007
(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]
7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le
parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".
8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche
e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero
per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito
pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro
3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE)
tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato -
Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di
ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo
0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del
medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti
pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e
da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".
Saluti,
n.a.g.
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