[Discussioni] Re: illegittima esenzione dal diritto di prestito per le biblioteche pubbliche
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Sab 28 Ott 2006 01:39:14 CEST
Ah, se serve una traduzione anche di questo fate un fischio (sempreché il
tema non sia off topic).
Nicola A. Grossi Scrive:
> Signori e signori:
>
>
> Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007
>
> (Disposizioni in materia di beni culturali)
> [omissis]
>
> 7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
> modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono
> soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".
>
> 8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
> modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
> "1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle
> biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il
> Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di
> prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di
> euro 3.000.000,00.
> 1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori
> (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con
> Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la
> Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per
> l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non
> superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle
> risorse del medesimo.
> 1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
> prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti
> pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie
> e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".
>
>
> Saluti,
> n.a.g.
>
>
Saluti,
n.a.g.
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