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Nicola A. Grossi k2 a larivoluzione.it
Dom 29 Lug 2007 22:45:11 CEST


Francesco Potorti` ha scritto:

>
> Quando si discute  se la licenza GPL abbia valore  giuridico in un dato
> paese  non si  pone  un problema  significativo.   In effetti,  sarebbe
> estremamente  strano  che non  lo  avesse,  visto  che una  licenza  di
> copyright  è un  nosocheccosa che  sbridella il  tombello.  Per  cui le
> considerazioni del  tipo «finché  non c'è il  giudizio di  un tribunale
> sull'argomento non possiamo essere sicuri» non hanno molto senso.  È da
> notare, che la GPL, oltre a  dare dei permessi, impone delle clausole a
> cui questi permessi sottostanno.  Cionondimeno, non ha senso mettere in
> discussione la validità di  queste clausole, perché sono/non sono degli
> obblighi, e quindi bliblì e blablà.
>
>  
>

Ho sonno ma per seguire la tua traccia e prendendo come riferimento 
l'ordinamento giuridico italiano:

Quando si discute circa la validità giuridica della GPL in Italia, non 
si pone un problema significativo.
Qualsiasi licenza per il software avente:
1. una causa (scopo perseguito dalle parti o funzione del negozio) lecita;
2. un oggetto possibile (dunque: esiste o esisterà), lecito (non è 
contrario né a norme imperative né all'ordine pubblico né al buon 
costume), determinato o determinabile (quindi fungibile: determinato 
sulla base di numero, peso e/o misura);
3. forma scritta (ad probationem: quindi non è possibile, in giudizio, 
ricorrere alla prova testimoniale per dimostrare il trasferimento di 
diritti d'autore, ma è nessaria una scrittura privata o un atto pubblico 
[1]) è in grado di produrre effetti giuridici.
Pertanto, considerazioni del tipo "finché non viene emanata una sentenza 
in merito alla validità della licenza non possiamo essere sicuri" non 
hanno molto senso.
E' da notare che la GPL prevede la rinuncia all'esercizio esclusivo dei 
diritti di utilizzazione economica purché tale esercizio da parte di 
terzi avvenga nel rispetto di inderogabili condizioni nella licenza 
espresse: quand'anche si rinvenisse la vessatorietà di tali clausole, la 
loro validità non verrebbe meno (è tuttavia richiesta la loro 
sottoscrizione, onde evitare la nullità delle stesse).

[1] /"L'idoneita' del documento informatico a soddisfare il requisito 
della forma scritta e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto 
delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' 
ed immodificabilita'... " /=> utilità dell'apposizione della firma 
elettronica o, ancor meglio, digitale qualificata ad una licenza 
rappresentata in un documento informatico.


bye
n a g




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