[Discussioni] Torvalds, Sun e GPLv3
Roberto A. Foglietta
roberto.foglietta a gmail.com
Mar 19 Giu 2007 15:20:38 CEST
Il 19/06/07, Nicola A. Grossi<k2 a larivoluzione.it> ha scritto:
> Roberto A. Foglietta ha scritto:
[cut]
> Quindi, senza perderci troppo sul teorico e per fare un esempio pratico,
> una clausola di limitazione di responsabilità (che "tutte" le licenze
> d'uso hanno) se non è sottoscritta è nulla (è nulla, anche se
> sottoscritta, qualora si tratti di una assoluta esclusione di
> responsabilità, che quindi non eccettui il dolo e la colpa grave).
in data 18-giu-2007 16.15, scrivevi:
"No: dalla nullità parziale deriva la nullità totale, se il licenziante
non avrebbe stipulato un contratto privo della clausola colpita da nullità."
adesso asserisci:
> Dalla nullità parziale, come già ti ho spiegato, può poi derivare la
> nullità totale (ex art. 1419 c.c.).
la parola chiave che prima mancava è PUÒ ... ma non necessariamente
appunto come ti contestavo. Il fatto che io sia venuto a discutere di
contratti significa: "nonostante abbia assunto la tua interpretazione
ciò che inizialmente avevi asserito risultava errato in quanto tu
stesso hai dovuto rivederlo".
>
> Foglietta, Foglietta... ma cosa mi dici mai (diceva Topo Gigio).
> Un conratto che prevede lo ius primae noctis è _interamente nullo_ in
> quanto avrebbe causa illecita (ex art. 1418 c.c.).
No, non è illecito, differentemente se fosse scritto "atti sessuali"
sarebbe stato illecito in quanto contrario alla disciplina. Infatti lo
"ius primae noctis" non è solo un bene indisponibile ma nella sua
specificità è come dire "le renne di babbo natale".
In buona sostanza quel contratto non è nullo in quanto solo una parte
è nulla, non illecita, ma avendo un qualcosa (uso software) contro
qualcos'altro (10$) è formalmente valido. Poiché un contratto ha luogo
a fronte di uno scambio ma la natura transazionale ne è rimasta.
Per me insisti a citare articoli ma non hai capito i principi
ispiratori dietro di essi.
====
ex art. 1418 c.c. (contrarietà a norme imperative, oggetto
impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile et similia,
cfr. Cass. 2 ottobre 2000, n. 13013).
l'oggetto, ossia la prestazione che deve essere eseguita dal debitore
in favore del creditore; dev'essere: POSSIBILE (quando è un qualcosa
che esiste o può venire ad esistenza), LECITA (quando non è contrario
a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume)
DETERMINATO o DETERMINABILE (quando viene determinata quantità e
qualità)
====
10$ + le renne di babbo natale + ius primae noctis sono un oggetto
POSSIBILE, LECITO e DETERMINATO infatti nessuno mi impedisce di dare
all'offerente:
a) 10$
b) le renne di babbo natale ritagliate da una cartolina natalizia
c) un dichiarazione in carta pergamenata dello "ius primae noctis"
sulla mia discendenza femminile in suo favore
le ultime due avendo valore commercialmente nullo anche se non le
fornisco e quindi pago solo i 10$ la controparte non potrà richiedere
un corrispettivo economico per la mia mancanza ergo sono nulle.
L'oggetto rimane determinato, lecito e possibile: 10$. Quindi il
contratto è valido.
P.S.: ius = diritto quindi oltretutto sei pure pignolo, ma non quando serve.
P.P.S.: nota che le obbligazioni di tipo morale come "sei obbligato a
citare il mio nome come autore in opere derivate" non è oggetto di
contratto di per sé ma è il diritto d'autore che conferisce alla
paternità un valore. In quanto valore può essere oggetto di un
contratto: solo DOPO che è valore può essere oggetto di un contratto
altrimenti non sarebbe determinabile (non è determinato ma è
determinabile in quanto un giudice può determinare che la mancata
citazione costituisce un danno morale e d'immagine risarcibile in tot
$$$ e eventuale integrazione). Se per INTERO l'oggetto di un contratto
non rispetta ex art. 1418 c.c allora il contratto è nullo; in quanto
non essendovi oggetto non si comprende perchè le parti avrebbero
dovuto stipulare un contratto. In questo senso un contratto PUÒ essere
nullo a causa della nullità di una sua parte.
P.P.P.S.: le parole in MAIUSCOLO sono determinanti alla fine del
discorso, se le avessi omesse avrei detto tutt'altra cosa. In questo
caso essere pignoli era utile.
Ritornando al problema iniziale: nel caso della clausola di
divulgazione dei sorgenti essendo sempre possibile divulgarli non si
pone il problema della quantificazione del risarcimento perchè
l'oggetto è già determinato e può essere corrisposto anche a
posteriori. Il problema era capire, dopo aver affermato che l'inglese
era accettabile come lingua (*), se tale clausola aveva un valore o
era nulla in quanto di valore nullo. Per determinarlo il giudice ha
fatto riferimento al diritto d'autore che individua nel software un
bene utile e in quanto utile protetto perchè di valore, sia esso in
forma binaria o di sorgente. Quindi la distribuzione dei sorgenti era
la distribuzione di un valore e come tale un oggetto ammissibile per
una licenza.
(*) nei confronti di un utente finale tale lingua non sarebbe
accettabile per una licenza; nel caso di operatori economici con
struttura organizzata il problema della traduzione è stata considerata
a loro carico specialmente da una lingua comune come l'inglese. Questo
significa che alcune cose sono valide o nulle a seconda delle parti
coinvolte e non solo in termini assoluti.
Ciao,
--
/roberto
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