[Discussioni] proposta legge Folena
Francesco Potorti`
pot a potorti.it
Ven 2 Mar 2007 12:49:41 CET
Il link è
http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0017450
Rapico commento su passaggi scelti.
Art. 4.
(Documenti).
1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta,
effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto
a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di
comunicazione aperti e a formati liberi.
Questo è un bel principio.
3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso
di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a
motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta
responsabilità del responsabile del procedimento di cui
all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile
convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica
amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una
versione il più similare possibile agli stessi dati in formato
libero.
E questo lo rende praticamente applicabile.
Art. 5.
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).
1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196,e successive modificazioni, o di dati la
cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può
comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad
utilizzare software a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di
dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica
amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo
degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice
sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di
dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici
rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato codice di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Questo è un altro ottimo principio.
Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).
1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
quali possiede il codice sorgente.
Questo è già meno realistico. In pratica inattuabile se non per mezzo
di una lunga ed accurata pianificazione. Così com'è non funziona.
3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un
software non libero, deve motivare analiticamente la ragione
della scelta.
Però questo rende il comma 1 realistico.
4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non
appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2
del presente articolo, risponde patrimonialmente il
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).
1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora
annualmente un programma di ricerca specifico sul software
libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e
privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore,
previo rilascio della licenza di software libero.
Art. 8.
(Istruzione scolastica).
1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito
dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche,
provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui
alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e
grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della
progressiva informatizzazione.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono
il particolare valore formativo del software libero e
privilegiano il suo uso nell'insegnamento.
Art. 9.
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
È questo il punto dolente. Senza regolamenti di attuazione, che non
sono banali, non si va da nessuna parte.
3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Questo è un bel principio, ma non è detto che sia attuabile. Per sapere
se lo è, è necessario uno studio serio a monte, e un complesso programma
di transizione.
Complessivamente il testo è bello e mi pare molto ben fatto. Il punto
fondamentale però è il regolamento.
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