[Discussioni] proposta legge Folena

Francesco Potorti` pot a potorti.it
Ven 2 Mar 2007 12:49:41 CET


Il link è 
 http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0017450

Rapico commento su passaggi scelti.

Art. 4.
(Documenti).
      1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta,
         effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto
         a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di
         comunicazione aperti e a formati liberi.

Questo è un bel principio.

      3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso
         di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a
         motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta
         responsabilità del responsabile del procedimento di cui
         all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
         modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile
         convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica
         amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una
         versione il più similare possibile agli stessi dati in formato
         libero.

E questo lo rende praticamente applicabile.

Art. 5.
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).
      1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante
         l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia
         di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
         30 giugno 2003, n. 196,e successive modificazioni, o di dati la
         cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può
         comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad
         utilizzare software a sorgente aperto.
      2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
         utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di
         dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al
         decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
         modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica
         amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo
         degli standard di sicurezza.
      3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice
         sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di
         dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici
         rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai
         sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato codice di cui al
         decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Questo è un altro ottimo principio.

Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).
      1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
         propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
         quali possiede il codice sorgente.

Questo è già meno realistico.  In pratica inattuabile se non per mezzo
di una lunga ed accurata pianificazione.  Così com'è non funziona.

      3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un
         software non libero, deve motivare analiticamente la ragione
         della scelta.

Però questo rende il comma 1 realistico.

      4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non
         appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2
         del presente articolo, risponde patrimonialmente il
         responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge
         7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora
         annualmente un programma di ricerca specifico sul software
         libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e
         privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore,
         previo rilascio della licenza di software libero.

Art. 8.
(Istruzione scolastica).

      1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito
         dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche,
         provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui
         alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e
         grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della
         progressiva informatizzazione.
      2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono
         il particolare valore formativo del software libero e
         privilegiano il suo uso nell'insegnamento.

Art. 9.
(Regolamenti di attuazione).
      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
         legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
         pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
         competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

È questo il punto dolente.  Senza regolamenti di attuazione, che non
sono banali, non si va da nessuna parte.

      3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare
         oneri a carico del bilancio dello Stato.

Questo è un bel principio, ma non è detto che sia attuabile.  Per sapere
se lo è, è necessario uno studio serio a monte, e un complesso programma
di transizione.

Complessivamente il testo è bello e mi pare molto ben fatto.  Il punto
fondamentale però è il regolamento.



More information about the discussioni mailing list