[Discussioni] proposta legge Folena
Davide Dozza
davide a flossconsulting.it
Ven 2 Mar 2007 13:29:09 CET
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Ciao Pot,
visto che ti sei preso la briga, avresti voglia di commentare anche
questo PDL?
http://flossfvg.blogdns.org/
E' stato presentato come PDL regionale in FVG dal consigliere Alessandro
Metz qualche gg prima che Folena presentasse il suo alla camera. Mi
farebbe piacere, alla luce dell'imminente discussione in commissione, se
qualcuno avesse voglia di commentarlo anche per poter proporre
miglioramenti al testo sottoforma di emendamenti.
Ciao
Davide
Francesco Potorti` wrote:
> Il link è
> http://www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PDL0017450
>
> Rapico commento su passaggi scelti.
>
> Art. 4.
> (Documenti).
> 1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta,
> effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto
> a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di
> comunicazione aperti e a formati liberi.
>
> Questo è un bel principio.
>
> 3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso
> di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a
> motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta
> responsabilità del responsabile del procedimento di cui
> all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
> modificazioni, specificando i motivi per cui è impossibile
> convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica
> amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una
> versione il più similare possibile agli stessi dati in formato
> libero.
>
> E questo lo rende praticamente applicabile.
>
> Art. 5.
> (Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).
> 1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante
> l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi del codice in materia
> di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
> 30 giugno 2003, n. 196,e successive modificazioni, o di dati la
> cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può
> comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad
> utilizzare software a sorgente aperto.
> 2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
> utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di
> dati personali e sensibili ai sensi del citato codice di cui al
> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
> modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica
> amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo
> degli standard di sicurezza.
> 3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice
> sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di
> dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici
> rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai
> sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato codice di cui al
> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
>
> Questo è un altro ottimo principio.
>
> Art. 6.
> (Obblighi della pubblica amministrazione).
> 1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella
> propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei
> quali possiede il codice sorgente.
>
> Questo è già meno realistico. In pratica inattuabile se non per mezzo
> di una lunga ed accurata pianificazione. Così com'è non funziona.
>
> 3. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un
> software non libero, deve motivare analiticamente la ragione
> della scelta.
>
> Però questo rende il comma 1 realistico.
>
> 4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non
> appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2
> del presente articolo, risponde patrimonialmente il
> responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge
> 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
>
> Art. 7.
> (Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).
>
> 1. Il Ministero dell'università e della ricerca elabora
> annualmente un programma di ricerca specifico sul software
> libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici e
> privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore,
> previo rilascio della licenza di software libero.
>
> Art. 8.
> (Istruzione scolastica).
>
> 1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito
> dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche,
> provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui
> alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e
> grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della
> progressiva informatizzazione.
> 2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono
> il particolare valore formativo del software libero e
> privilegiano il suo uso nell'insegnamento.
>
> Art. 9.
> (Regolamenti di attuazione).
> 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
> legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
> pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
> competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
>
> È questo il punto dolente. Senza regolamenti di attuazione, che non
> sono banali, non si va da nessuna parte.
>
> 3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare
> oneri a carico del bilancio dello Stato.
>
> Questo è un bel principio, ma non è detto che sia attuabile. Per sapere
> se lo è, è necessario uno studio serio a monte, e un complesso programma
> di transizione.
>
> Complessivamente il testo è bello e mi pare molto ben fatto. Il punto
> fondamentale però è il regolamento.
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