[Discussioni] Re: GPLv3 e DRM
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Gio 29 Mar 2007 15:12:31 CEST
simo Scrive:
> Ovviamente dipende dalla legge. La legge dice che la misura di
> protezione deve essere efficace, e casualmente a stabilire se e'
> efficace o meno, per quanto riguarda il DMCA, e' il "proprietario" che
> lo decide. Quindi chi rilascia il codice sotto GPL di fatto dichiara che
> qualunque protezione egli mette nel codice non e' da considerarsi
> "efficace" nei termini del DMCA. Credo che l'EUCD sia simile, quindi
> probabilmente si puo' applicare allo stesso modo.
Questa "dichiarazione di fatto" non corrisponde alla dichiarazione presente
nella GPLv3, che non parla né di efficia e né di DMCA. Quello che dice, nel
secondo comma del paragrafo in esame (cito te così evitiamo pseudoproblemi
come quello relativo al significato di "legal power"), è che "il
licenziatario rinuncia ad ogni potere, che la legge gli assegna, di vietare
la circonvenzione di misure tecniche, nell'ambito dell'uso dei diritti
concessi dalla GPL".
Inoltre, non capisco su cosa si basa la tua ermeneusi, dal momento che né il
DMCA né l'EUCD dicono che l'"efficacia" delle TPM dipende dall'opinione o
dalla volontà del titolare dei diritti (della serie: ho deciso che questo
lucchetto è efficace, mentre quest'altro non lo è). L'efficacia è un dato
OGGETTIVO non SOGGETTIVO.
Così l'EUCD e la LdA (stesso testo):
"Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso
dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari
tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di
protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo
di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione."
Così il DMCA:
"A technological measure effectively protects a right of a copyright owner
under this title if the measure, in the ordinary course of its operation,
prevents, restricts, or otherwise limits the exercise of a right of a
copyright owner under this title."
Parlare di EUCD, comunque, serve a poco: sta ai legislatori nazionali
attuarla.
E le attuazioni dell'EUCD non sono tutte uguali perché l'EUCD lascia spazi
di libertà (vedi disciplina equo compenso/copia privata). Uno è proprio
quello in esame.
Il nostro ordinamento prevede sanzioni penali per il semplice aggiratore. In
sostanza il pasticcio (se vogliamo vederlo come tale) si forma nel momento
in cui il legislatore, in presenza di TPM, pone in essere una presunzione
legale: il titolare dei diritti, se ha messo un lucchetto, è perché non
vuole che esso venga aperto. E chi lo apre verrà punito (è chiaro che ci
sono eccezioni alla regola: ma anche queste operano ex lege).
Tutto ciò è confermato anche dal fatto che, nell'art. 171-ter LdA,
all'inizio della lettera f-bis) non compare il termine "abusivamente"
(presente invece all'inizio di altre lettere dello stesso articolo): ossia è
l'atto stesso dell'aggirare ad essere abusivo!
Trattamnento differente hanno invece i DRM:
la lettera h) art. cit., infatti, rimette in campo il termine
"abusivamente".
In sintesi: se aggiri le TPM, l'atto stesso è abusivo e commetti pur sempre
un reato, mentre se rimuovi i DRM e non lo fai abusivamente (quindi, ad
esempio, hai una licenza che ti concede la facoltà di rimuovere i DRM) non
commetti un reato.
La distinzione DRM/TPM non ce la siamo inventata, ma è presente anche nel
WIPO Copyright Treaty (al cui art. 11 fa riferimento la GPLv3).
Questo significa anche che i DRM (art. 12 del trattao, mai citato nella
GPLv3) e GPLv3 sono compatibili (ma Stallman lo sa?? :-)).
Ti quaglia? :-)
Saluti,
n.a.g.
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