[Discussioni] Re: GPLv3 e DRM
Nicola A. Grossi
k2 a larivoluzione.it
Gio 29 Mar 2007 20:18:30 CEST
simo Scrive:
> On Thu, 2007-03-29 at 15:12 +0200, Nicola A. Grossi wrote:
>
>> Inoltre, non capisco su cosa si basa la tua ermeneusi, dal momento che né il
>> DMCA né l'EUCD dicono che l'"efficacia" delle TPM dipende dall'opinione o
>> dalla volontà del titolare dei diritti (della serie: ho deciso che questo
>> lucchetto è efficace, mentre quest'altro non lo è). L'efficacia è un dato
>> OGGETTIVO non SOGGETTIVO.
>
> Dovrebbe esserlo si, ma l'applicazione della legge ha mostrato che o il
> termine "efficace" o non vuol dire nulla, o non e' oggettivo :-)
Se con "applicazione della legge" alludi alla giurisprudenza, vediamo le
sentenze che danno dell'"efficacia" una valenza soggettiva".
>> Così l'EUCD e la LdA (stesso testo):
>> "Le misure tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui l'uso
>> dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari
>> tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di
>> protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra
>> trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo
>> di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione."
>>
>> Così il DMCA:
>>
>> "A technological measure effectively protects a right of a copyright owner
>> under this title if the measure, in the ordinary course of its operation,
>> prevents, restricts, or otherwise limits the exercise of a right of a
>> copyright owner under this title."
>
> Si ma questo si applica ai contenuti da quel che ne so. Se tu aggiri le
> protezioni dei contenuti rischi di violare la legge. Qui stiamo parlando
> invece di come costruisci il mezzo. E comunque ci sono molte sentenze
> che ci dicono come questo non sia una questione di bianco o nero ma vada
> valutata caso per caso.
> Vorrei ricordare per esempio il tentativo di HP (o era Epson ?) di
> stroncare il mercato della ricarica delle cartucce tirando in ballo il
> DMCA, caso che e' stato smontato, eppure una tecnologia di controllo ci
> stava.
Anche ammettendo che ci siano in giro dei giudici pronti a farsi un baffo
della chiara lettera della legge penale (che per altro sono chiamati ad
applicare in modo assai rigoroso), il problema rimane: "Aggira pure" resta
pericoloso e dire "tanto anche se vieni processato ci sta che te la cavi"
non mi sembra una grande rassicurazione.
>> Parlare di EUCD, comunque, serve a poco: sta ai legislatori nazionali
>> attuarla.
>> E le attuazioni dell'EUCD non sono tutte uguali perché l'EUCD lascia spazi
>> di libertà (vedi disciplina equo compenso/copia privata). Uno è proprio
>> quello in esame.
>>
>> Il nostro ordinamento prevede sanzioni penali per il semplice aggiratore. In
>> sostanza il pasticcio (se vogliamo vederlo come tale) si forma nel momento
>> in cui il legislatore, in presenza di TPM, pone in essere una presunzione
>> legale: il titolare dei diritti, se ha messo un lucchetto, è perché non
>> vuole che esso venga aperto. E chi lo apre verrà punito (è chiaro che ci
>> sono eccezioni alla regola: ma anche queste operano ex lege).
>
> Le sanzioni penali sono per l'aggiratore, dici bene, non per chi scrive
> il software, imo.
Aggiramento è anche rimozione e disattivazione: il fatto che tu abbia a
disposizione lo strumento principe per porlo in essere (ossia il sorgente),
non ti autorizza a porlo in essere.
> Fra l'altro devi anche pensare che per usufruire di un contenuto devi
> sempre aprire il "lucchetto"
Se parli di controllo dell'accesso sì, se parli di controllo della copia no.
> Quello che dice la GPL credo sia che il distributore del software non
> puo' a priori impedire "qualunque" modifica del software per il semplice
> fatto che alcune modifiche (se fatte) possono togliere dei lucchetti.
> Insomma mi sembra che riporti le cose sul giusto binario, ovvero che
> paga chi compie l'atto di violare le protezioni del contenuto, non chi
> distribuisce software che puo' essere modificato per violare il
> contenuto.
Può darsi che il significato recondito sia quello.
Ma il tenore letterale della licenza può indurre il licenziatario a credere
che aggirare la protezione sia lecito: il problema sta lì.
>> Tutto ciò è confermato anche dal fatto che, nell'art. 171-ter LdA,
>> all'inizio della lettera f-bis) non compare il termine "abusivamente"
>> (presente invece all'inizio di altre lettere dello stesso articolo): ossia è
>> l'atto stesso dell'aggirare ad essere abusivo!
>
> Siamo tutti abusivi. Costituisciti, ogni volta che vedi un DVD il tuo
> lettore toglie il lucchetto! :-)
Il DVD lo posso vedere, a seconda dei casi non posso copiare i vob.
>> La distinzione DRM/TPM non ce la siamo inventata, ma è presente anche nel
>> WIPO Copyright Treaty (al cui art. 11 fa riferimento la GPLv3).
>> Questo significa anche che i DRM (art. 12 del trattao, mai citato nella
>> GPLv3) e GPLv3 sono compatibili (ma Stallman lo sa?? :-)).
>
> Come gia' nella risposta a Davide, la licenza GPL si applica al software
> non ai contenuti che il software va a trattare. Questo e' ben chiaro, e
> per quanto i DRM siano odiosi, solo quelli usati per impedire di
> usufruire del software in se (TiVo) sono di pertinenza della GPL, niente
> altro.
Mi chiedo se Stallman lo sa perché mi ha sempre detto che tra TPM e DRM non
c'è differenza. Non so se quando mi parla sia sotto sostanze, ma ho le
e-mail lì. :-)
Per quanto riguarda il discorso software/contenuti:
il software è un'opera dell'ingegno e le TPM si applicano a queste in quanto
tali non in quanto contenuti o contenenti.
Saluti,
n.a.g.
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