[Discussioni] Italia o Cina?
Alexjan Carraturo
axjslack a gmail.com
Mer 18 Feb 2009 01:51:39 CET
Il 17 febbraio 2009 22.17, Antonio Russo <antonio a softwarelibero.it> ha scritto:
> Io non ho capito se il filtraggio si applica solo ai reati previsti dal
> codici penale o a tutte le trasgressioni alla legge. Questa differenza
> non è banale, poiché si venissero approvati i brevetti sul software
> questa legge potrebbe obbligare i provider a oscurare dei siti che
> distribuiscono software libero. Spero sbagliarmi...
>
>
> http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/31554_testi.htm
>
> «Art. 50-bis.
>
> (Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni
> criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet)
>
> 1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a
> disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato,
> previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono
> concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta
> attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete
> internet, il Ministro dell'interno, in seguito a comunicazione
> dell'autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto
> l'interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di
> connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di
> filtraggio necessari a tal fine.
>
> 2. Il Ministro dell'interno si avvale, per gli accertamenti
> finalizzati all'adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia
> postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione
> è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al
> comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti
> indicati nel medesimo comma.
>
> 3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge il
> Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con
> il Ministro dell'interno e con quello della pubblica amministrazione e
> innovazione, individua e definisce, ai fini dell'attuazione del presente
> articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al
> comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.
>
> 4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet,
> per l'effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad
> eseguire l'attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La
> violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa
> pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede
> il Ministero dello sviluppo economico.
>
> 5. Al quarto comma dell'articolo 266 del codice penale, il
> numero 1) è così sostituito: "col mezzo della stampa, in via telematica
> sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda".».
>
>
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>
Leggiti questo... a me sono venuti i brividi al pensiero che Gabriella
Carlucci possa legiferare in materia "internet"...
http://punto-informatico.it/2553740/PI/Brevi/ddl-carlucci-fuori-anonimi-dalla-rete.aspx
Non ho parole (e se ce l'ho è meglio che non le dico).
Leggete e piangete.
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Alexjan Carraturo
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