[Discussioni] Di Microsoft, brevetti, RMS, Miguel e le promesse
Marco Ciurcina
marco a softwarelibero.it
Ven 17 Lug 2009 13:59:24 CEST
Il mercoledì 15 luglio 2009 14:02:19 Francesco Potorti` ha scritto:
> Marco Ciurcina:
> >prima la sanzione era reclusione fino a 3 anni e multa fino a 2.065 euro.
> >ora da 1 a 4 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro.
> >
> >hanno inasprito la pena prevista nell'art. 473 co. 2 c.p.
> >
> > Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e
> > della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa o
> > altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri,
> > ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
> > alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti
> > o alterati.
>
> Cos'è un brevetto "contraffatto o alterato" ?
Ho chiesto lumi all'avv. Carlo Blengino, penalista esperto di queste faccende,
(che metto in copia) il quale mi ha risposto al volo quanto segue:
"il comma due ha avuto sempre una portata pratica limitatissima. Nulla nei
brevetti!
E' reato contro la pubblica fede e non tutela (se non forzatamente ed
indirettamente) le privative dei titolari del brevetto.
Applicata molto nel comma 1 per i marchi, quasi esclusivamente nei confronti
dei vu cumprà (che hanno notoriamente una capacità di ledere la pubblica
fede pari a quella delle banconote del monopoli sic!), per il comma 2 la
contraffazione del brevetto per lungo tempo è stata intesa come alterazione
del documento brevettuale ovvero del segno del brevetto. E certamente così
l'aveva pensata il legislatore del '30 in coerenza con la collocazione della
norma e con l'interesse tutelato che era appunto l'alterazione dei segni
fide facenti, ovvero degni di pubblica fede. Nota che la norma è applicabile
solo se vi è registrazione.
Con la diffusione dei modelli anche ornamentale la norma del comma 2 ha
preso nuova vitalità ma sempre come una sorta di "marchio", nel senso che il
"brevetto" o meglio la forma o il modello registrato assume significanza per
il consumatore come segno di provenienza da una data azienda (ovvero la
funzione del marchio!) e dunque la fiducia dell'acquirente viene lesa se il
prodotto non è originale. E' una interpretazione assai discutibile: che va
bene per il marchio di forma, non regge per il modello e men che mai per il
brevetto.
Il fatto è che il 473 rimane sempre una norma del 1930, pensata per i segni
distintivi a tutela della pubblica fede (concetto già di per se sfuggente ed
ambiguo), ovvero a tutela della collettività che fa affidamento sul
significato del segno in se, brevetto o marchio che sia.
Non vedo come la norma possa incidere nella tutela brevettuale. Inaspriscono
una pena che non mi risulta sia mai stata applicata ad alcun brevetto
industriale, o meglio ad alcun prodotto frutto di violazione di un brevetto.
(ma ovviamente potrei esser smentito!!)
L’unico reato certamente volto a tutelare in via diretta gli interessi
privatistico-imprenditoriali dei proprietari di titoli di proprietà
industriale è l'art 127 c.p.i., sanzionato più o meno come una guida in
stato di ebrezza."
m.c.
> _______________________________________________
> http://lists.softwarelibero.it/mailman/listinfo/discussioni
> Totale iscritti: 396 al 09/07/2009
>
> Questa è una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente
> le posizioni dell'Associazione per il Software Libero.
More information about the discussioni
mailing list