[Discussioni] la definizione di open source nel codice della PA

Francesco Potortì pot a potorti.it
Mer 14 Dic 2011 10:23:56 CET


Francesco Potortì:
>> In compenso, nella Direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione
>> dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.”
>> G.U. 7 febbraio 2004, n. 31, che tiene conto dell'indagine detta si
>> legge:
>>
>> 2 Definizioni
>> ...
>> j. per "programmi a codice sorgente aperto" o "open source",
>>     applicazioni informatiche il cui codice sorgente può essere
>>     liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito;
>>
>> È pur sempre una definizione vaga, ma è qualcosa.  Detto questo,
>> l'aggiunta di Beltrandi non mi pare cambi nulla nel codice digitale
>> della PA.

Paolo Redaelli:
>Vaga, è la traduzione paro paro delle 4 libertà fondamentali. Sarà pure 
>sintetica, ma a me pare abbastanza efficace, perlomeno come "punto di 
>partenza"

Sì, ma in una legge non ci vorrebbe solo il punto di partenza.

Ad affiancare le 4 libertà fondamentali ci sono paginate di spiegazione,
perché si tratta essenzialmente di una definizione politica, non legale.

Ad esempio, nella legge non c'è scritto che non si ammettono
restrizioni, quindi se io dico che il programma è liberamente copiabile
all'interno della PA non si capisce se rientra o no.  Oppure "per usi
non di profitto".  O miriadi di altre possibili clausole.

E se ci fosse scritto che non si ammettono restrizioni, qualcuno
potrebbe dire che la GPL non ci rientrerebbe, perché dà la libertà "a
patto che".



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