[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Marco Ermini
flug@markoer.org
Tue, 11 Dec 2001 14:09:03 +0000
On 11 Dec 2001 10:59:23 +0100
Simone Piccardi <piccardi@firenze.linux.it> wrote:
[...]
Siccome dici esattamente le stesse cose (!!!) che ho esposto io privatamente
ad AlPapin (non so se ne sta tenendo di conto), forse conviene che le riporti
anche in lista... visto che ho fatto dei tentativi di formulazioni e magari e'
bene che le veda anche tu ;-)
Per alpapin: questo sotto e' paro paro quello che ti ho gia' mandato.
-----snip-----
> Raccogliendo le prime 30 o 40 indicazioni ho messo su
> la versione 1.11 della proposta di legge.
[...]
>
> Alessio Papini, capogruppo Verdi COmune di Firenze
complimenti ed ottimo lavoro!
[...]
> Art. 1. Definizioni.
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna,.che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
> purch_ il software ottenuto dalle modifiche sia a sua
> volta ugualmente libero. Il software libero _ a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit_ _ riconosciuta sul territorio italiano.
Non dovresti usare il termine "software" ma "programma per elaboratore"
perche' questa definizione e' gia' nota alla nostra giurisprudenza.
Oltretutto, traduci GPL in italiano (introducendo possibili fraintendimenti
forse perche' non c'e' una vera e propria traduzione ufficiale ed il termine
"General" non ha dei contorni esatti in italiano) e quindi puoi e devi
tradurre anche "software" che invece ha un chiaro equivalente italiano.
Inoltre ad essere esatti "General Public License" la dovresti chiamare
"Licenza d'Uso al Pubblico Generico" o "Pubblica Generica" (che e' la
traduzione in auge, ma comunque scambiando di posto Generale e Pubblico
altrimenti non traduci bene dall'inglese).
Per esempio:
Art. 1. Definizioni. Comma1. Si definisce "programma per elaboratore libero"
un programma per elaboratore (sia sistemi operativi che applicativi) la cui
licenza d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e dei sorgenti
senza restrizione alcuna, che sia liberamente scambiabile, copiabile e
modificabile purche' il programma per elaboratore ottenuto dalle modifiche sia
a sua volta ugualmente libero. Il programma per elaboratore libero e' un
programma per elaboratore a sorgente aperto. Il programma per elaboratore
libero viene rilasciato con una Licenza d'Uso di tipo Pubblico Generico, la
cui validita' e' riconosciuta sul territorio italiano.
> Comma2. Si definisce software a sorgente aperto, il
> software di cui sia liberamente controllabile ,
> leggibile e verificabile il codice sorgente con cui _
> stato prodotto.
La cosa importante e' in realta' che il sorgente sia "accessibile senza
restrizioni". Per esempio io scriverei il comma 2 cosi':
Comma2. Si definisce "programma per elaboratore a sorgente aperto" il
programma per elaboratore il cui codice sorgente sia liberamente accessibile
senza restrizioni, per scopi di studio, ricompilazione e rigenerazione del
formato eseguibile, distribuzione gratuita o dietro compenso, creazione e
distribuzione di versioni modificate e migliorate. Un programma per
elaboratore che non soddisfa a tutti questi requisiti non e' definibile come
"a sorgente aperto".
In questo modo elimini ogni possibile "gabbatura" interpretativa.
> Comma 3. Si definisce formato di dati libero, un
> formato di dati informatici le cui specifiche di
> implementazione siano liberamente e disponibili ed
> utilizzabili da chiunque anche in futuro.
"....le cui specifiche TECNICHE di implementazione..."
"...e siano esenti da brevetti o altre restrizioni di licenza che ostacolino
l'implementazione di programmi per elaboratore liberi".
> Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
"Pubblica Generica"
> una licenza d'uso di prodotti software
"programmi per elaboratore"
> tale da
> permetterne la libera scambiabilit_, copiabilit_ e
> modificabilit_, a patto che il software modificato
> ricada sotto la stessa licenza.
Se non lo avessi messo nel comma 1, dovresti dire che " la licenza d'uso
permette la copia e la diffusione dei binari e dei sorgenti senza restrizione
alcuna, che sia liberamente scambiabile, copiabile e modificabile purche' il
programma per elaboratore ottenuto dalle modifiche sia a sua volta ugualmente
libero."
> Anche software
> prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
> software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
> Pubblica e' diffuso a sua volta solo sotto la stessa
> licenza.
"...deve considerarsi a sua volta come automaticamente distribuito sotto la
stessa licenza". Altrimenti non si capisce cosa intendi.
> Il codice sorgente del software prodotto deve
> essere sempre a disposizione.
...deve essere messo a disposizione del pubblico per gli scopi di cui
all'Art.1, comma 1 (oppure di cui sopra se lo riscrivi qui).
> Una Licenza d'Uso
> Generale Pubblica _ descritta nell'Allegato 1.
Ricorda "Pubblica Generica"
> Comma 5. Si definisce software proprietario un
> programma, sul quale gravi diritto d'autore, e che non
> soddisfi i requisiti del software libero.
Il diritto d'autore (copyright) e' valido a maggior ragione per il software
libero. Puoi tranquillamente non dare una definizione, anche perche' qui
potrebbero aggrapparsi quelli che vogliono "gabbare lu santo" e rifilare alla
PA un software dallo status dubbio che secondo loro "non e' proprietario":
secondo me basta dire che bisogna usare quello libero. Piuttosto io direi una
cosa del tipo:
Comma 5. Non si puo' definire come programma per elaboratore libero un
programma per elaboratore che non soddisfi i requisiti come da Art. 1, Comma
1; non si puo' definire come programma per elaboratore a sorgente aperto un
programma per elaboratore che non soddisfi i requisiti come da Art. 1, Comma
2.
E risolvi ogni controversia ;-)
> Comma 6. E' consentita la vendita di software libero
> sotto Licenza d'Uso Generale Pubblica.
Questo lo avevo gia' detto nell'articolo 1. Se con questo vuoi indicare
esplicitamente cosa e' permesso fare con il software libero od aperto, puoi
dire una cosa del tipo:
Comma 6. E' consentita qualsiasi attivita' commerciale, tecnica ed
amministrativa che riguardi la fornitura alla Pubblica Amministrazione di
programmi per elaboratore liberi o almeno a sorgente aperto, ivi compresi la
vendita, la fornitura di servizi a valore aggiunto, la consulenza tecnica,
l'amministrazione di sistemi informatici e la realizzazione di programmi per
elaboratore, purche' questi ultimi siano licenziati nella forme previste da
questa legge, di cui all'Art. 1, Comma 1.
[...]
> CAPO II PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE
>
> Art. 2 (obblighi per la Pubblica amministrazione)
> Comma 1. La Pubblica Amministrazione privilegia nei
> propri uffici l'impiego di software libero o almeno a
> sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che
> lo impediscano.
"precise, circostanziate e documentate motivazioni tecniche che lo
impediscano come da Art. 2, Comma 3".
> Tale impiego _ comunque esclusivo nel
> caso in cui gli elaboratori contengano dati riservati
> per motivi di riservatezza dei cittadini, sicurezza
> dello stato o comunque dati che non devono essere
> diffusi fuori dagli uffici della Pubblica
> Amministrazione.
> Comma 2. La Pubblica Amministrazione invia posta
> elettronica contenente dati sensibili e/o riservati
> solo se criptata.
Comma 2. La PA puo' inviare ai cittadini posta elettronica contenente dati
sensibili e/o riservati solamente attraverso un sistema di "criptazione" (o
crittazione) ottenuto attraverso un programma per elaboratore libero o almeno
a sorgente aperto.
> Comma 3. La Pubblica Amministrazione che intenda
> avvalersi di un software proprietario, in luogo di un
> software libero, deve motivare analiticamente la
> ragione della eventuale maggior spesa, sotto la
> diretta responsabilit_ del responsabile del
> procedimento di cui all Art. 4 della Legge 7 agosto
> 1990, n. 241..
>
> Art. 3
> Comma 1. La P. A produce e utilizza documenti
> informatici (testi, carte, software, siti internet,
> archivi, tabelle ecc.) in formato la cui leggibilit_
"...utilizzando formati di dati liberi come definiti dall'Art.1, Comma 3."
Il resto (sulla diffusione piu' ampia possibile anche in futuro ecc.) e'
retorica e la puoi togliere. L'importante e' che il testo della legge sia
preciso e non permetta interpretazioni che ne falsifichino i principi
ispiratori.
[...]
> Comma 2. Non _ consentito l'uso e il rilascio al
> pubblico di documenti leggibili solo da un tipo di
> programma o da programmi prodotti da una sola azienda.
Qui usi il termine "programma" dove prima dicevi "software". Mi raccomando di
unificare la terminologia (ed io suggerisco "programmi per elaboratore"), la
cosa e' molto importante!!!
> CAPO 3: Pubblica Istruzione e ricerca
> Art. 4
> E' autorizzata la spesa di 500 milioni per
> l'accensione di borse di studio o assegni di ricerca
> finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo da parte
> di enti pubblici o privati per lo sviluppo di software
> libero (che verr_ rilasciato sotto Licenza d'Uso
> Generale Pubblica), in particolare che vada a coprire
> carenze in settori tecnici che presentino speficit_
> per l'Italia (ad esempio programmi di contabilit_, per
> la denuncia dei redditi, per la gestione e la
> catalogazione dei beni culturali, CAD).
Secondo te e' opportuno indicare in una legge dello Stato un importo esatto,
tanto piu' in Lire? eventualmente i dettagli vengono definiti in precisazioni
attraverso regolamenti attuativi (potresti prevedere che la commissione
AntiTrust presieda alla destinazione di questi fondi) ma qui dovresti
unicamente indicare i principi, secondo me. Altrimenti rischi di limitarti in
futuro. La cosa importante e' che si preveda che lo Stato possa finanziare
settori in cui i programmi per elaboratore liberi non sono presenti come
alternative a quelli non liberi, in modo da soddisfare i principi della legge
che vuole la PA utilizzare programmi liberi.
[...]
> [Art. 6 (controverso)
> Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
> che si occupa della diffusione del software libero
> nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
> private e della raccolta e diffusione di dati,
> documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
> sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
> all'Art. 4 di questo testo.]
Probabilmente, come dicevo, l'organismo che si occupa dell'AntiTrust potrebbe
occuparsi di questo. Direi che nel nostro caso e' l'organismo appropriato.
Potrebbe essere questo organismo a nominare questo Osservatorio oppure essere
lui l'Osservatorio.
[...]
Sei grandissimo. Continua cosi'!!!
ciao
--
Marco Ermini
http://www.markoer.org
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