[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Thu, 13 Dec 2001 10:55:11 +0100 (CET)
On Thu, 13 Dec 2001, Alessandro Rubini wrote:
>
> > Inoltre: il software di pubblico dominio ha sempre una licenza?
>
> Che io sappia si. Dice di essere in pubblico dominio. Nota che il
> pubblico dominio secondo la normativa europea e` diverso da quello
> secondo la normativa usa (perche` la paternita` dell'opera non e`
> alienabile). -- Donato, se sbaglio correggimi, mi fido di te :)
In Italia la paternita' dell'opera dell'ingegno spetta all'autore
e ai suoi aventi causa, ed all'autore stesso spettano i diritti
morali e i diritti patrimoniali, i primi sono inalienabili (art.
22, comma 1; e art. 142 comma 2 della Legge sul diritto d'autore.
Un caso controverso e' rappresentato dalle opere dell'ingegno
create dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Province e dai Comuni
e pubblicate sotto il loro none e spese (art. 11 comma 1).
In questo caso ci sono interpretazioni opposte c'e' chi pensa
che spettino entrambi i diritti (morali e patrimoniali) alla
amministrazione, e c'e chi pensa il contrario.
Ricordo che il diritto di paternita' e' una manifestazione del
diritto morale insieme al diritto di inedito e al diritto di
integrita' dell'opera.
Proprio ieri sera ero a cena con alcuni amici del Lug Roma e
abbiamo affrontato questo tema.
In quest'occasione qualcuno dei presenti asseriva che negli
USA sia alienabile anche il diritto morale (non ho approfondito).
> > operativi che applicativi) la cui licenza d'uso, se presente, ne
>
> Se non e` presente non puoi utilizzare l'opera. L'autore ha diritti
> esclusivi che puo cedere con una licenza. Niente licenza, niente
> cessione dei diritti. (donato, sei il mio angelo custode :)
Credo che nel momento in cui il creatore dell'opera dell'ingegno
decida di avvalersi dei diritti patrimoniali il ricorso agli
strumenti contrattuali (la licenza d'uso) viene da se al fine
di regolamentare le varie vicende.
Ciao
Donato