[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Thu, 13 Dec 2001 11:23:42 +0100 (CET)
Seguono alcune precisazioni.
On Thu, 13 Dec 2001, Donat wrote:
> In Italia la paternita' dell'opera dell'ingegno spetta all'autore
> e ai suoi aventi causa, ed all'autore stesso spettano i diritti
> morali e i diritti patrimoniali, i primi sono inalienabili (art.
> 22, comma 1; e art. 142 comma 2 della Legge sul diritto d'autore.
)
Pertanto il software di pubblico dominio dovra' avere una forma
di contratto dove l'autore eserciti il diritto di rendere la
propria creazione di pubblico dominio.
Ma, ripeto i diritti morali essendo di natura personale non
possono essere alienati almeno in Italia.
> Credo che nel momento in cui il creatore dell'opera dell'ingegno
> decida di avvalersi dei diritti patrimoniali il ricorso agli
> strumenti contrattuali (la licenza d'uso) viene da se al fine
> di regolamentare le varie vicende.
Per diritti patrimoniali intendo tutti quelli non morali pertanto
anche la riproduzione, esecuzione ecc, il termine patrimoniale
non deve essere necessariamente associato ad una valutazione in
termini economici.
Inoltre per essere precisi in materia di contratti aventi ad
oggetto programmi per elaboratore elettronico si distingue tra:
- licenza d'uso non esclusiva;
e
- contratto di cessione dei diritti di utilizzazione nei limiti ed
alle condizioni di cui agli artt. 64 e ss Legge sul diritto
d'autore.
Ciao
Donato