[Diritto] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
Giovanni Biscuolo - Xelera
g@xelera.it
Tue, 18 Dec 2001 11:34:49 +0100
> Date: Mon, 10 Dec 2001 15:33:00 -0800 (PST)
> From: Neuromante <neuromant99@yahoo.com>
> Subject: [Diritto] [Gulp] Versione 1.11 Proposta di legge sul Software libero
> Reply-To: diritto@softwarelibero.it
[omissis]
Grazie per la bella iniziativa.
Ho qualche commento da fare.
> -------------------inizio------------------
> Proposta di Legge per il Senato (verr=E0 presentata,
> dopo controllo e verifica) dal Senatore Fiorello
> Cortiana (Verdi) e forse altri)
> PROPOSTA DI LEGGE
>
> d'iniziativa dei senatori: FIORELLO, CORTIANA
> Presentata il=20
>
> Recante: Norme in materia di pluralismo informatico e
> software libero .
>
> Sulla adozione e la diffusione del software libero e
> la portabilita' dei documenti informatici nella
> Pubblica Amministrazione
Non è proprio possibile inserire un bell'art. intitolato
"Premesse" sullo stile dei "considerando" inclusi nelle
direttive CEE???
> CAPO I PRINCIPI GENERALII
>
> Art. 1. Definizioni.
> Comma1. Si definisce software libero il software (sia
> sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
> d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
> dei sorgenti senza restrizione alcuna,.che sia
> liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
> purch=E8 il software ottenuto dalle modifiche sia a sua
> volta ugualmente libero. Il software libero =E8 a
> sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
> con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
> cui validit=E0 =E8 riconosciuta sul territorio italiano.
Serebbe priprio tanto bello, ma bello veramente, che il comma 1
venisse sostituito dalla definizione originale di software libero
così come scritta in http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.it.html
------
Comma1.
L'espressione "Software libero" si riferisce alla libertà
dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare,
cambiare e migliorare il software. Più precisamente, esso si
riferisce a quattro tipi di libertà per gli utenti del software:
- Libertà di eseguire il programma, per qualsiasi scopo (libertà 0).
- Libertà di studiare come funziona il programma, e adattarlo alle
proprie necessità (libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è
un prerequisito.
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo
(libertà 2).
- Libertà di migliorare il programma, e distribuirne pubblicamente
i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga
beneficio (libertà 3). L'accesso al codice sorgente ne è un
prerequisito.
------
Se ci pensiamo bene, questa è *la* definizione e risolverebbe un sacco
di
problemi interpretativi. Questo permetterebbe di evitare di includere
una specifica licenza d'uso, come giustamente sconsigliato da diverse
sagge persone.
Infine, la definizione puntuale e precisa delle licenze d'uso accettate
potrebbe essere lasciata ad un organismo appositamente nominato,
magari (!??!?!??!??!?!) la FSFEurope stessa, visto che siamo in
Europa ;-)
> Comma2. Si definisce software a sorgente aperto, il
> software di cui sia liberamente controllabile ,
> leggibile e verificabile il codice sorgente con cui =E8
> stato prodotto.
Definizione superflua se il comma 1 citasse il codice sorgente
e venisse inclusa nella legge la definizione di codice sorgente
presa dalla GPL, così come suggerito da Alessandro Rubini.
[omissis]
Il resto dei commenti... in un'altra puntata ;-)
Grazie.
CiaoG.
--
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