[Diritto] Ancora sulla clausola di non garanzia
Gianfranco Romano
salvaggio.romano@libero.it
Thu, 05 Jul 2001 16:42:46 +0200
At 10.55 05/07/2001 +0200, you wrote:
>Non sono iscritto all'albo ma frequento studi e tribunali da piu' di dieci
>anni, precisamente dal 1988.,
be' allora hai piu` esperienza di me ;-)
io frequento i tribunali dall'anno della laurea, cioe` dal '93, e mi sono
abilitato ed iscritto all'albo nel corso del '96.
>Scusa, con tutto il rispetto, ma, se devi scrivere una citazione o una
comparsa
>qualcosa dovrai scrivere, qual'e' la tua tesi?
1. che la clausola in oggetto e` vessatoria (e su questo mi pare che sei
d'accordo)
2. che la licenza d'uso, anche se a titolo gratuito, da` cmq vita ad un
contratto.
Pertanto:
2a. e` necessario l'*accordo* di cui all'art.1325 c.c., onde la GPL va resa
perlomeno *conoscibile* ai sensi dell'art.1341 primo comma c.c.(ma questo
non e` un problema: e` la stessa GPL a prevedere che essa debba *circolare*
con il programma);
2b. tale clausola e` soggetta alla limitazione di cui all'art.1229 c.c. e
deve essere approvata nelle forme di cui all'art.1341 secondo comma c.c..
>A titolo conoscitivo potresti indicarmi (se puoi) qualche precedente
>giurisprudenziale che avalli il tuo punto di vista.
no, ma non credo che ve ne sia bisogno: si tratta di applicazione _de
plano_ del codice civile.
*Tu* piuttosto, conosci (e mi puoi indicare) precedenti favorevoli alla
_tua_ tesi? ;-)
>E chi la sovrappone,
mi era sembrato...;-)
>D'accordissimo sulla atipicita' delle licenze d'uso del software libero,
scusa
>ma che chiami in causa il 1322 cc.? (perche' allora potrebbero aprirsi altre
>strade).
forse, ma 1229 e 1341 devono in ogni caso trovare applicazione perche`
riguardanti i *contratti in generale* (e quindi anche gli atipici)
>Lo avevo gia' detto che nei negozi a titolo gratuito, eventuali vizi
redibitori,
>nei casi di colpa non grave o dolo, subiscono un'attenuazione rispetto ai
>negozi a titolo oneroso, ma in questo caso rimane la non sottoscrizione della
>clausola di esonero di responsabilita', come la vedi?
i vizi _meramente_ redibitori (in quanto comportino la mera risoluzione
contrattuale o la riduzione del prezzo) non sono ovviamente un problema
(salvo che per le distribuzioni a pagamento e per i *distributori*).
Il vero problema e` se tali vizi producano danni *ulteriori*.
Tali danni, in mancanza di sottoscrizione espressa della clausola in parola
sono IMHO sempre risarcibili :-(
>Io credo che queste dissertazioni accrescano il patrimonio culturale e
>professionali di tutti noi oltre a tutelare una causa nobile, pertanto il
>confronto puo' essere solo costruttivo.
L.C.S. ;-)
un saluto,
G.
un saluto,
avv.Gianfranco Romano
Foro di Siracusa
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