[Diritto] Un po` di pareri sul valore legale della GPL
Donat
diemmenic@tiscalinet.it
Tue, 26 Jun 2001 17:15:07 +0200
Il mar, 26 giu 2001, Simone Piccardi, hai scritto:
..
>
> Primo stralcio:
>
> > Che da quel che mi han detto (ma non sono un legale e anche a me
> > piacerebbe avere delle informazioni piu` precise), si ha solo quando
> > c'e` uno scopo di nuocere deliberato.
Senza gli antefatti mi e' difficile ricostruire il tutto
> Non solo, in verita`.
> La norma di riferimento e` l'art.1229 del codice civile, secondo cui
> ***E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la
> responsabilita' del debitore per dolo o per colpa
> grave***.
> Per di piu`, le clausole di limitazione della responsabilita` sono clausole
> *vessatorie* e come tali vanno approvate specificatamente per iscritto ex
> art.1341 c.c..
La butto li' cosi d'istinto:
Mi pare da come mi stanno insegnando che le licenze del Software Libero sono
atti "unilaterali" pertanto l'utente non deve "accettare", infatti l'esecuzione
di questa tipologia di licenze e' sempre permessa.
> Secondo stralcio:
> > E come mai le stesse clausole "vessatorie" sulle licenze del software
> > proprietario valgono senza che io debba firmare nulla?
Non so' in questo caso chi e' che parla (se tu o l'altro), comunque e' vero che
nel caso di introduzione delle c.d. clausole vessatorie nei contratti c'e'
bisogno della firma di accettazione.
> *chi* lo dice?
>
>
> Terzo stralcio:
> > E chi dice il contrario? (cioe` che non valgono).
>
> Uff.!
> Il gia` citato art.1341 c.c. che ti riporto, visto che non ti fidi:
>
> *** Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
> contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della
> conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
> conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
> In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate
> per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha
> predisposte, _limitazioni_di_responsabilita'_ , facolta' di recedere
> dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a
> carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facolta' di
> opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti
> coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole
> compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.***
>
> > E nessuno ha evitato condanne per copia abusiva o violazione dei termini
> > della licenza perche` lui non aveva firmato liberatorie, a quanto ne so.
>
> in effetti, non c'entra proprio nulla :)
> La mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie o l'inserzione di
> clausole nulle non comporta mica l'invalidita` di tutto il contratto (vedi
> l'art.1419 c.c.- devo riportarti anche questo?:)
>
>
> Da tutto questo mi pare di capire che la limitazione di
> responsabilita`, e solo quella, non puo` valere per la legge italiana,
> tutto il resto invece (e quindi anche l'obbligo di rilasciare codice
> derivato secondo la GPL) dovrebbe restare valido.
>
> Il dubbio mi resta sul fatto che "restrizioni alla liberta'
> contrattuale nei rapporti coi terzi" possa contenere l'obbligo del
> rilascio di codice derivato, data che e` l'unica clausola che puo`
> essere contestata se fosse nulla sarebbe molto problematico.
>
> L'altra cosa e` come si inquadra tutto questo con il punto 5 della
> GPL, di cui riporto la traduzione:
>
> 5. L'acquirente non e` obbligato ad accettare questa Licenza,
> poiche' non l'ha firmata. D'altra parte nessun altro documento
> garantisce il permesso di modificare o distribuire il Programma o i
> lavori derivati da esso. Queste azioni sono proibite dalla legge per
> chi non accetta questa Licenza; percio', modificando o distribuendo il
> Programma o un'opera basata sul programma, si indica nel fare cio`
> l'accettazione di questa Licenza e quindi di tutti i suoi termini e le
> condizioni poste sulla copia, la distribuzione e la modifica del
> Programma o di lavori basati su di esso.
>
> Se uno non accetta la limitazione di garanzia vale questa parte?
Secondo me si, ma ripeto specialmente nella GPL non so' fino a che punto ci
troviamo in presenza di un contratto bilaterale.
(Spero di non sbagliare!)
> Ciao
> Simone
Ciao
Donat