[Diritto] Un po` di pareri sul valore legale della GPL

Donat diemmenic@tiscalinet.it
Tue, 26 Jun 2001 17:15:07 +0200


Il mar, 26 giu 2001, Simone Piccardi, hai scritto:
..
> 
> Primo stralcio:
> 
> > Che da quel che mi han detto (ma non sono un legale e anche a me
> > piacerebbe avere delle informazioni piu` precise), si ha solo quando
> > c'e` uno scopo di nuocere deliberato.

 Senza gli antefatti mi e' difficile ricostruire il tutto

> Non solo, in verita`.
> La norma di riferimento e` l'art.1229 del codice civile, secondo cui
> ***E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente  la
> responsabilita'  del  debitore per dolo o per colpa
>   grave***.
> Per di piu`, le clausole di limitazione della responsabilita` sono clausole
> *vessatorie* e come tali vanno approvate specificatamente per iscritto ex
> art.1341 c.c..

La butto li' cosi d'istinto:
Mi pare da come mi stanno insegnando che le licenze del Software Libero sono
atti "unilaterali" pertanto l'utente non deve "accettare", infatti l'esecuzione
di questa tipologia di licenze e' sempre permessa.

> Secondo stralcio:
> > E come mai le stesse clausole "vessatorie" sulle licenze del software
> > proprietario valgono senza che io debba firmare nulla?

Non so' in questo caso chi e' che parla (se tu o l'altro), comunque e' vero che
nel caso di introduzione delle c.d. clausole vessatorie nei contratti c'e'
bisogno della firma di accettazione.

> *chi* lo dice?
> 
> 
> Terzo stralcio:
> > E chi dice il contrario? (cioe` che non valgono).
> 
> Uff.!
> Il gia` citato art.1341 c.c. che ti riporto, visto che non ti fidi:
> 
> *** Le  condizioni  generali  di contratto predisposte da uno dei
> contraenti  sono  efficaci  nei  confronti  dell'altro, se al momento  della
> conclusione  del  contratto  questi le ha conosciute o avrebbe  dovuto
> conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
>      In  ogni  caso non hanno effetto, se non sono specificamente  approvate
> per  iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di  colui  che le ha
> predisposte, _limitazioni_di_responsabilita'_ ,  facolta'   di   recedere
> dal  contratto   o  di  sospenderne  l'esecuzione,   ovvero   sanciscono   a
> carico  dell'altro  contraente  decadenze ,  limitazioni  alla  facolta'  di
>   opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei  rapporti
> coi  terzi ,  tacita  proroga  o  rinnovazione  del  contratto,  clausole
> compromissorie   o  deroghe alla  competenza dell'autorita' giudiziaria.***
> 
> > E nessuno ha evitato condanne per copia abusiva o violazione dei termini
> > della licenza perche` lui non aveva firmato liberatorie, a quanto ne so.
> 
> in effetti, non c'entra proprio nulla :)
> La mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie o l'inserzione di
> clausole nulle non comporta mica l'invalidita` di tutto il contratto (vedi
> l'art.1419 c.c.- devo riportarti anche questo?:)
> 
> 
> Da tutto questo mi pare di capire che la limitazione di
> responsabilita`, e solo quella, non puo` valere per la legge italiana,
> tutto il resto invece (e quindi anche l'obbligo di rilasciare codice
> derivato secondo la GPL) dovrebbe restare valido. 
> 
> Il dubbio mi resta sul fatto che "restrizioni alla liberta'
> contrattuale nei rapporti coi terzi" possa contenere l'obbligo del
> rilascio di codice derivato, data che e` l'unica clausola che puo`
> essere contestata se fosse nulla sarebbe molto problematico.
> 
> L'altra cosa e` come si inquadra tutto questo con il punto 5 della
> GPL, di cui riporto la traduzione:
> 
>  5.   L'acquirente  non  e` obbligato  ad  accettare  questa  Licenza,
> poiche' non  l'ha  firmata.   D'altra  parte  nessun  altro  documento
> garantisce il  permesso di modificare  o distribuire il Programma  o i
> lavori derivati da esso.  Queste  azioni sono proibite dalla legge per
> chi non accetta questa Licenza; percio', modificando o distribuendo il
> Programma o  un'opera  basata sul programma,  si indica nel  fare cio`
> l'accettazione di questa Licenza e quindi di tutti i suoi termini e le
> condizioni  poste sulla  copia,  la distribuzione  e  la modifica  del
> Programma o di lavori basati su di esso.
> 
> Se uno non accetta la limitazione di garanzia vale questa parte?

Secondo me si, ma ripeto specialmente nella GPL non so' fino a che punto ci
troviamo in presenza di un contratto bilaterale.
(Spero di non sbagliare!)


> Ciao
> Simone
Ciao
Donat