[Diritto] Re: proposta di progetto
Marco Tanini
studio@marcotanini.it
Wed, 24 Oct 2001 11:09:43 +0200
Buongiorno a tutti. Scusate se il mio intervento sarà un po' lungo...
(questa volta in formato testo, lo giuro!!)
>> O forse, e qui chiedo agli avvocati, quella in inglese ha valore
>> legale anche da noi e basterebbe allegare anche una traduzione
>> non ufficiale in italiano ?
> La licenza che ha valore legale e` quella scelta dall'autore.
> Ovviamente la FSF ci mette quella inglese, quindi non c'e` problema.
> Credo che non ci sia problema nemmeno quando un autore italiano ci
> mette quella inglese, perche` e` comunque l'autore e quindi mette
> quello che vuole.
Purtroppo questo è vero solo in parte. Infatti l'autore, per quanto titolare
dei diritti e meritevole di tutela, non può scavalcare le c.d. "normative di
applicazione necessaria", ovvero quelle che trovano applicazione anche senza
la volontà del contraente. Tra esse rientra - ad esempio - la legge in
materia di tutela dei consumatori.
Cito questa legge non a caso. Al suo interno si trovano infatti due
disposizioni particolarmente interessanti.
La prima (art.3 co.2) parla del "rispetto dei principi di *buona fede* e di
*lealtà* in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle
esigenze di protezione delle categorie di consumatori *particolarmente
vulnerabili*". La seconda (art.2 co.4) stabilisce che "le informazioni di
cui al comma 1 (in poche parole, molte delle clausole contrattuali - n.d.r.)
sono fornite, ove il consumatore lo richieda, *in lingua italiana*".
Il combinato disposto di queste due nome [ scusate il legalese ;-) ] deve
essere letto in questo modo: se un italiano sviluppa software e lo
distribuisce o lo vende ad un consumatore italiano, potrà scrivere anche il
contratto in polacco ma poi, se richiesto,lo dovrà tradurre, altimenti....
in un colpo solo ha violato la normativa sul consumatore e leso i principi
di correttezza (dubito infatti che sia meritevole di tutela che propone un
testo scritto, che so, in cirillico... :-) ).
Se poi non dovessimo trovarci di fronte ad un consumatore ovviamente il
discorso sarebbe diverso solo per la legge sul consumatore, non per il
rispetto della buona fede contrattuale. Tenere all'oscuro un cliente delle
regole del contratto solo perché è impossibile che conosca la lingua con cui
è scritto è certamente contrario alla buona fede.
Dunque non è possibile affermare (perché non è sempre vero) che l'autore, in
quanto tale, può decidere in quale lingua debba essere redatto il proprio
contratto. Non è però sempre vero nemmeno il contrario.
Infatti egli può, in alcuni casi, appellarsi al diritto internazionale
privato e decidere di scrivere il proprio contratto in una lingua diversa da
quella nazionale o, addirittura, di applicarvi una legislazione diversa da
quella italiana (norme di applicazione necessarie escluse!!). Questo sarebbe
possibile, ad esempio, appellandosi alla Convenzione di Roma del 1980 in
materia di obbligazioni contrattuali e quella di Bruxelles del 1968 in
materia di giurisdizione.
Insomma, ogni caso ha le sue particolarità....
> Il problema, piuttosto, e` che se si va in tribunale il giudice la
> fara` tradurre da qualcuno, e basera` il giudizio su quel documento.
Si, ma ancora una volta occorre fare una distinzione. Infatti nel nostro
ordinamento non possono trovare applicazione in modo indiscriminato tutte le
normative straniere... ed il problerma non è tanto la traduzione del
contratto, quanto l'eventuale presenza di clausole che sono intraducibili in
italiano perché si riferiscono a concetti che il nostro ordinamento non
conosce oppure che, per un giudice italiano, si riferiscono a principi
giuridici che non sono meritevoli di tutela qui in Italia...
Pensiamo al diritto d'autore: la legislazione belga prevede che un autore
possa spossessarsi dei diritti di paternità, mentre per il diritto italiano
sono cedibili solo i diritti di sfruttamento economico. Un Giudice italiano
non emetterebbe mai una sentenza che dica "Tizio ha scritto quel libro e
dunque ne sarebbe l'autore ma oggi questo non è più vero perché Tizio
stesso, con un contratto, ha detto che d'ora in avanti l'autore è sua
zia..."
Ci sono poi altre difficoltà. Ad esempio, una clausola vessatoria scritta in
inglese non deve rispettare la regola della specifica approvazione per
iscritto solo perché scritta in inglese.... ma solo se a quel contratto si
applica un diritto diverso dal nostro... E questo renderebbe inutile, ad
esempio, il ricorso ad un traduttore ufficiale che, oltre a costare un sacco
di soldi, non può che limitarsi a "tradurre", senza poter dare validità ad
una clausola che è nulla per il nostro diritto (e qui la clausola di non
garanzia della GPL ci va a nozze...)
> Questo qualcuno non sappiamo quante castronerie sia in grado di
> mettere dentro, quindi serve la traduzione ufficiale per tutelarsi in
> merito.
Sono perfettamente d'accordo...
Se pensate che sia interessante, potrei mettere a disposizione la sala
riunioni del mio studio - senza spese e senza impegno, per carità!!!! Non vi
costringerò a fare i contratti con me.... - per discutere di persona di
queste cose. Poi, ovviamente, i risultati sarebbero postati in lista, a
vantaggio di tutti gli interessati.
Non so da dove scrivete (tranne il buon Simone Piccardi, che so essere mio
concittadino), ma forse un pomeriggio lo possiamo trovare.
Marco Tanini