[Diritto] gpl-ita (era: proposta di progetto)
Gianluca Turconi
luctur@comeg.it
Wed, 24 Oct 2001 12:25:20 -0400
Salve,
On Tuesday 23 October 2001 10:19, you wrote:
> Nella generalita' dei dibattimenti davanti ad un giudice quando si produce
> un documento, una prova ecc in lingua non italiana e' sempre meglio
> depositare la traduzione giurata.
> Ripeto, la conformita' della traduzione in lingua diversa dall'originale
> la puo' depositare previo giuramento un interprete ufficiale, meglio se
> iscritto
> negli elenchi dei periti di un tribunale.
> Naturalmente l'interprete viene incaricato dalla parte che intende
> avvalersi della traduzione, nella fattispecie la FSF.
Giusto perché questa è la materia di cui mi occupo, vi riporto l'art 14 della
legge 218/95:
1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A
tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle
convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del
Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o
istituzioni specializzate (notare il *può*)
2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata,
neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri
criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi
normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Vi riporto questo perché, non avendo la GPL nessun riferimento a una clausola
di scelta delle legge applicabile al processo, appare evidente la necessità
di ricorrere a questo articolo prima ancora di riferirsi a una possibile
traduzione **ufficiale della licenza**. Se vogliamo considerare come
possibile l'eventualità che una traduzione della GPL sia considerata adeguata
per il reperimento della legge applicabile, allora anche una traduzione
patrocinata da Assoli potrebbe avere valore giudiziale, in caso contrario, le
cose si complicherebbero.
Cito per completezza anche l'art. 14 secondo comma della Convenzione di Roma
applicabile alle obbligazioni contrattuali:
2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso
tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate
all'art.9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il
mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice
adito.
Ricordo che la convenzione di Roma è applicabile ex art. 1 "alle obbligazioni
contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi" cioé
quando vi sia la presenza nella fattispecie contrattuale di un elemento di
estraneità quale è evidente che sia la licenza GPL in lingua inglese
registrata da FSF. Anche se successivamente la convenzione stessa ricorda che
se non vi è stata scelta di legge delle parti si applicherà la legge del
luogo col quale il contratto presenta il collegamento più stretto, non è
detto che nella dinamica processuale, un contratto concluso sotto GPL tra
contraenti italiani venga regolato dalla legge italiana. Immaginate ad
esempio se l'esecuzione del contratto dovesse avvenire all'estero o via rete.
Da questo punto di vista la traduzione in italiano sarebbe fondamentale,
perché sarebbe un'indicazione implicita di scelta di legge.
Saluti,
Gianluca