[Diritto] GPL e legge italiana
Simo Sorce
diritto@softwarelibero.it
29 Aug 2002 14:05:34 +0200
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On Thu, 2002-08-29 at 10:45, giovanni contissa wrote:
> Secondo me, se (e solo se) poniamo come valida la clausola che avevo=20
> ipotizzato (quella che limitava il caricamento del programma nella RAM),=20
> essa vale come legge fra me ed il mio cliente: lui del mio programma pu=
=F2=20
> fare quante copie vuole, guardarne quante volte vuole i sorgenti,=20
> modificarli, eccetera, ma pu=F2 caricarlo in RAM solo nei limiti che gli =
ho=20
> concesso.
> Non gli basta ricompilarsi il programma per eludere la clausola. Anche il=
=20
> nuovo binario =E8 sempre la mia opera.
Concordo sul fatto che il nuovo binario sia "derivato" da una tua opera,
non so se pu=F2 essere considerato tua opera direttamente, in fondo basta
fare due modifiche cosmetiche, pech=E8 non sia pi=F9 esattamente la stessa
cosa.
Ma comunque secondo me il problema non si pone, perch=E8 se anche la copia
in RAM fosse considerata copia come quelle "fisiche", essa sarebbe
regolata comunque dalle clausole che regolano la copia della GPL.
Simo.
--=20
Simo Sorce - simo.sorce@xsec.it
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Content-Description: This is a digitally signed message part
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Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org
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ot03rEA0uOWNavsEVgWbQug=
=YnNw
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