[Diritto] GPL e legge italiana
Marco Ermini
diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 12:22:42 +0000
On Thu, 29 Aug 2002 08:45:18 +0000, "giovanni contissa"
<gcontissa@hotmail.com> wrote:
[...]
> Secondo me, se (e solo se) poniamo come valida la clausola che avevo
> ipotizzato (quella che limitava il caricamento del programma nella RAM),
> essa vale come legge fra me ed il mio cliente: lui del mio programma puņ
> fare quante copie vuole, guardarne quante volte vuole i sorgenti,
> modificarli, eccetera, ma puņ caricarlo in RAM solo nei limiti che gli ho
> concesso.
> Non gli basta ricompilarsi il programma per eludere la clausola. Anche il
> nuovo binario č sempre la mia opera.
Niente affatto. Basta che lui usi uno switch di compilazione diverso, e non e'
piu' opera tua. A meno che tu, quando vendi un software, non sia totalmente
brain-damaged da un punto di vista commerciale - cioe' ti prendi in carico le
cazzate fatte dai tuoi clienti ;-)
Io (come chiunque altro), quando fornisco un programma, fornisco i sorgenti ed
il binario per una certa o certe piattaforme, che funzionano a certe
condizioni ovviamente (ci devono essere altri programmi o altre librerie
installate, deve essere la tale versione del tale sistema ecc.). Dato che non
do' alcuna garanzia che continui a funzionare se il cliente ci mette le mani
(come si diceva, per un discorso di tipo tecnico, ovviamente, oltre che
commerciale: non posso certo sistemare le magagne causate del mio cliente a
gratis!), implicitamente riconosco che qualsiasi modifica o mancanza delle
condizioni previste dal contratto rendono l'applicativo in formato binario non
piu' una mia opera (altro discorso sui sorgenti ovviamente). E questo
sicuramente vale pure per tutti gli altri produttori di software, ed e' logico
che sia cosi'.
ciao
--
Marco Ermini
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Never attribute to malice that which is adequately explained
by stupidity. (Hanlon's Razor, corollary to Finagle's law)