[Diritto] GPL e legge italiana
Avv. Fabrizio Veutro
diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 15:03:29 +0200 (CEST)
On 28 Aug 2002 22:24:24 +0200
Simo Sorce <simo.sorce@xsec.it> wrote:
> On Wed, 2002-08-28 at 16:59, Avv. Fabrizio Veutro wrote:
> [snip]
> > Come sappiamo il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la
> > trasmissione e la memorizzazione di un programma richiedono sempre una
> > riproduzione del codice o di una sua parte quantomeno nella memoria
> > volatile dell'elaboratore, cosicchè sembra che il concetto di *uso*
> > rimanga completamente assorbito in quello di *riproduzione*. Ora,
> > poichè la GPL regola la copia "in any medium", potremmo dire che
> > l'attività di riproduzione come prevista dalla nostra legge è regolata
> > dalla GPL e, conseguentemente, è regolato l'uso, che di questa
> > riproduzione costituisce un sottoinsieme.
> [snip]
> >
> Purtroppo queste due affermazioni si basano su una premessa sbagliata.
> E` vero che per l'esecuzione di codice è necessaria una copia temporanea
> in ram, ma la copia temporanea non esaurisce l'esecuzione.
> L'esecuzione comprende tutta un'altra serie di operazioni che nulla
> hanno a che vedere con la copia di porzioni di codice, calcoli,
> scrittura su file, ecc ... quindi direi che il ragionamento non si
> applica.
>
> Simo.
Ciao,
dunque, in questo campo ogni opinione ha i suoi pregi, pero' sul punto io seguo e approvo l'interpretazione prevalente, di cui ha dato conto Giuseppe citando Rossello, Scorza etc., per cui la riproduzione temporanea, anche nella ram, costituisce attività riservata all'autore ex art. 64bis LdA. Il tenore letterale della norma del resto non lascia molti dubbi: "i diritti esclusivi... comprendono il diritto di effettuare o autorizzare... la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma". E' certamente vero come tu dici che la riproduzione temporanea non esaurisce l'esecuzione, ma essa è comunque necessaria per l'esecuzione, per cui quest'ultima soggiace all'autorizzazione dell'autore. Questa conclusione è addirittura esplicitata dalla norma nel secondo inciso della lettera a): "nella misura in cui operazioni quali... l'esecuzione... richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette !
all'autorizzazione".
In sintesi:
- L'esecuzione richiede la riproduzione temporanea
- la riproduzione temporanea richiede l'autorizzazione dell'autore
quindi:
- l'esecuzione richiede l'autorizzazione dell'autore.
E' quindi soggetta all'autorizzazione dell'autore sia l'installazione di un programma sul disco fisso sia l'esecuzione del programma da supporto esterno (per esempio il cdrom), sia l'esecuzione di un programma dalla rete etc.
Del resto per questo la maggior parte delle licenze commerciali regola appunto, con dovizia di particolari, l'uso del software, cioè la sua esecuzione/visualizzazione. La GPL invece non regola l'esecuzione del software, e io ho sempre sommariamente interpretato questo fatto come l'affermazione di principio per cui l'esecuzione è libera e non può essere limitata. I dubbi proposti da Giuseppe sono pero' legittimi e meritano una certa riflessione.
Ciao,
Fabrizio
P.S.
Non si confonda la riproduzione ex art. 64bis con la "duplicazione" prevista dall'art. Art. 171- bis e sanzionata penalmente: "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni." Qui a mio avviso si tratta esclusivamente di una copia atta a produrre un secondo esemplare del software che possa sostituirsi all'originale (la riproduzione in ram è quindi inadatta e non appartiene alla fattispecie). Questo tipo di copia è senz'altro regolato dalla GPL, bisogna vedere, come dicevo nel mio primo post, se la GPL regola anche la riproduzione in senso ampio ex 64bis.
--
Diritto e Nuove Tecnologie
STUDIO LEGALE Avv. Fabrizio Veutro
Via dei Piatti n. 8 - 20123 Milano
Tel 02.72008026 Fax 02.876692
Cel. 348.7929895 fveutro@fabula.it