[Diritto] GPL e legge italiana

Simo Sorce diritto@softwarelibero.it
29 Aug 2002 15:20:35 +0200


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On Thu, 2002-08-29 at 15:03, Avv. Fabrizio Veutro wrote:
> Ciao,
> dunque, in questo campo ogni opinione ha i suoi pregi, pero' sul punto io
> seguo e approvo l'interpretazione prevalente, di cui ha dato conto
> Giuseppe citando Rossello, Scorza etc., per cui la riproduzione
> temporanea, anche nella ram, costituisce attivit=E0 riservata all'autore
> ex art. 64bis LdA.

Si questo =E8 un problema secondo me, ma se questa =E8 l'interpretazione
corrente non resta che tenerne conto anche se tecnicamente mi pare
assurdo.

> In sintesi:
> - L'esecuzione richiede la riproduzione temporanea
> - la riproduzione temporanea richiede l'autorizzazione dell'autore
> quindi:
> - l'esecuzione richiede l'autorizzazione dell'autore.

Quindi si arriva al punto che ora anche l'esecuzione diviene diritto
dell'autore ... quindi non c'=E8 pi=F9 neanche libert=E0 di utilizzo di un
bene acquistato ...

> E' quindi soggetta all'autorizzazione dell'autore sia l'installazione di
> un programma sul disco fisso sia l'esecuzione del programma da
> supporto esterno (per esempio il cdrom), sia l'esecuzione di un
> programma dalla rete etc.
>=20
> Del resto per questo la maggior parte delle licenze commerciali regola
> appunto, con dovizia di particolari, l'uso del software, cio=E8 la sua
> esecuzione/visualizzazione. La GPL invece non regola l'esecuzione del
> software, e io ho sempre sommariamente interpretato questo fatto come
> l'affermazione di principio per cui l'esecuzione =E8 libera e non pu=F2
> essere limitata. I dubbi proposti da Giuseppe sono pero' legittimi e
> meritano una certa riflessione.

Questo =E8 certo. Grazie molte per le chirificazioni.

> P.S.
> Non si confonda la riproduzione ex art. 64bis con la "duplicazione"
> prevista dall'art. Art. 171- bis e sanzionata penalmente: "Chiunque
> abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
> ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
> commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
> contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societ=E0 italiana degli
> autori ed editori (SIAE), =E8 soggetto alla pena della reclusione da sei
> mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
> milioni." Qui a mio avviso si tratta esclusivamente di una copia atta
> a produrre un secondo esemplare del software che possa sostituirsi
> all'originale (la riproduzione in ram =E8 quindi inadatta e non
> appartiene alla fattispecie). Questo tipo di copia =E8 senz'altro
> regolato dalla GPL, bisogna vedere, come dicevo nel mio primo post, se
> la GPL regola anche la riproduzione in senso ampio ex 64bis.

Siamo sicuri che termine duplicazione sia inteso solo come copia abusiva
su supporto fisico?


Simo.

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