[Diritto] GPL e legge italiana
Avv. Fabrizio Veutro
diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 18:17:17 +0200 (CEST)
On 29 Aug 2002 15:20:35 +0200
Simo Sorce <simo.sorce@xsec.it> wrote:
> Quindi si arriva al punto che ora anche l'esecuzione diviene diritto
> dell'autore ... quindi non c'è più neanche libertà di utilizzo di un
> bene acquistato ...
Beh, non si arriva proprio a questo punto perche' il successivo art. 64ter avverte che, salvo patto contrario, l'esecuzione del programma (cosi' come le altre attività riservate descritte nel 64bis) NON sono soggette all'autorizzazione dell'autore se queste attività sono necessarie per l'uso del programma legittimamente acquistato. In sostanza, la classica licenza d'uso commerciale concede il diritto d'uso e, conseguentemente, il diritto di eseguire, visualizzare, memorizzare etc. nella misura necessaria per l'uso previsto dalla licenza.
> > P.S.
> > Non si confonda la riproduzione ex art. 64bis con la "duplicazione"
> > prevista dall'art. Art. 171- bis e sanzionata penalmente: "Chiunque
> > abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o
> > ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo
> > commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
> > contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli
> > autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei
> > mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
> > milioni." Qui a mio avviso si tratta esclusivamente di una copia atta
> > a produrre un secondo esemplare del software che possa sostituirsi
> > all'originale (la riproduzione in ram è quindi inadatta e non
> > appartiene alla fattispecie). Questo tipo di copia è senz'altro
> > regolato dalla GPL, bisogna vedere, come dicevo nel mio primo post, se
> > la GPL regola anche la riproduzione in senso ampio ex 64bis.
>
> Siamo sicuri che termine duplicazione sia inteso solo come copia abusiva
> su supporto fisico?
>
No, purtroppo - e questo è grave in materia penale - non siamo sicuri. O meglio, io ne sono sicuro (per quel che vale) e in dottrina posso indicarti (recuperando da alcuni appunti) Greco e Vercellone, ne "i diritti sulle opere dell'ingegno", Torino, 1974, 131 s.: "in senso stretto, per riproduzione si intende quella per cui l'opera viene a essere fissata in modo stabile su un oggetto materiale", e Alberto Alessandri, in Quaderni di AIDA n. 1: "La *duplicazione* può riferirsi alla copia parziale, a condizione che essa contenga un nucleo autosufficiente e caratterizzante del programma originale. Va invece escluso, anche in riferimento all'art. 64-ter, che possa considerarsi duplicazione il c.d. caricamento sull'elaboratore, che pure, da un punto di vista tecnico, è copia".
A mio avviso questa è la migliore interpretazione in diritto, anche perchè giustifica (anche se in parte) la severità della norma penale: dev'essere infatti punito chi produce copie adatte ad essere smerciate (o usate anche a fini personali con profitto) in concorrenza alle copie originali, danneggiando i relativi autori o aventi diritto (e lo Stato).
D'altra parte sappiamo che una certa corrente di pensiero, chiaramente animata dai produttori di sw commerciale, tende a confondere le idee (vedasi famosa pubblicità della BSA), inducendo a pensare che ogni uso abusivo del software sia punito come la duplicazione abusiva. Così non è: per esempio chi acquista una copia di un programma commerciale e lo installa due volte in violazione della licenza, ma non lo *duplica* neanche parzialmente in altra copia autosufficiente, è civilmente responsabile ex art. 64bis ma non è penalmente responsabile ex 171bis LdA. Non voglio pero' dirti di fare totale affidamento su questa tesi: la materia è complessa e in materia penale è opportuna la prudenza estrema, sia nel comportarsi che nel dare pareri.
Ciao,
Fabrizio
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