[Diritto] GPL e legge italiana
Andrea Rossato
diritto@softwarelibero.it
Thu, 29 Aug 2002 18:09:45 +0200
ciao,
sofistica la tua ricostruzione, e comunque francamente assai poco
condivisibile.
ad ogni buon conto la giurisprudenza usa *univocamente* il termine
riproduzione come sinonimo di duplicazione.
il problema, a mio modo di vedere, si risolve non facendo ricorso alla
legge sul diritto d'autore ma al diritto dei contratti: se non cedo la
libertà di eseguire il programma il contratto è nullo per mancanza di causa.
l'inciso secondo cui "nella misura in cui operazioni quali il
caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
titolare dei diritti" ha il chiaro carattere della specialità, perchè
significa che il caricamento, la visualizzazione l'esecuzione e la
memorizzazione *non* sono riproduzioni!
infine, dal momento che la GPL non si occupa di esecuzione, perchè
l'esecuzione *non* ha restrizione, non puoi porre restrizioni
all'esecuzione del tuo software derivato da software GPL, in quanto devi
licenziarlo sotto GPL.
Ma se l'esecuzione è una riproduzione allora la GPL si occupa anche di
essa: quindi non puoi porre restrizioni.
Insomma: qualunque interpretazione si voglia dare alla GPL e alla LDA
non puoi porre restrizioni: quelli della FSF non sono mica scemi e
conoscono ISC Bunker Ramo Corp. v. Altech, Inc., 765 F.Supp. 1310
(N.D.Ill.1990) (holding that loading a computer's memory requires
copying of the program and that such a copy constitutes infringement);
Apple Computer, Inc. v. Formula International, Inc., 562 F.Supp. 775
(C.D.Cal.1983), aff'd 725 F.2d 521 (9th Cir.1984) (copying from a
diskette into RAM memory is a copy); Micro Sparc, Inc. v. Amtype Corp.,
592 F.Supp. 33, 35 (D.Mass.1984) (holding that inputting a program into
memory constitutes a copy).
ciao,
andrea
PS: arriveremo sicuramente al giorno in cui un giudice, come già avviene
negli USA, dirà che il caricamento in memoria RAM è riproduzione ai
sensi dell'art. 64-bis, e arriverà anche un giudice che affermerà che i
contratti di informatica (licenza di software) non necessitano, in fondo
in fondo, di causa alcuna...
la dottrina sicuramete si è già spinta più avanti...
PS2: la causa nel contratto - lo dico per chi fosse a digiuno di codeste
cose, fu assai brillantemente definita da autorevole dottrina come
"l'insieme degli effetti (sic!) giuridici che le parti vogliono porre in
essere". si comprende cosa sia in questo caso, ed in altri ancora, la
dottrina....
Avv. Fabrizio Veutro wrote:
> In sintesi:
> - L'esecuzione richiede la riproduzione temporanea
> - la riproduzione temporanea richiede l'autorizzazione dell'autore
> quindi:
> - l'esecuzione richiede l'autorizzazione dell'autore.
>
> E' quindi soggetta all'autorizzazione dell'autore sia l'installazione di un programma sul disco fisso sia l'esecuzione del programma da supporto esterno (per esempio il cdrom), sia l'esecuzione di un programma dalla rete etc.
>
> Del resto per questo la maggior parte delle licenze commerciali regola appunto, con dovizia di particolari, l'uso del software, cioè la sua esecuzione/visualizzazione. La GPL invece non regola l'esecuzione del software, e io ho sempre sommariamente interpretato questo fatto come l'affermazione di principio per cui l'esecuzione è libera e non può essere limitata. I dubbi proposti da Giuseppe sono pero' legittimi e meritano una certa riflessione.
>
> Ciao,
> Fabrizio
>
> P.S.
> Non si confonda la riproduzione ex art. 64bis con la "duplicazione" prevista dall'art. Art. 171- bis e sanzionata penalmente: "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni." Qui a mio avviso si tratta esclusivamente di una copia atta a produrre un secondo esemplare del software che possa sostituirsi all'originale (la riproduzione in ram è quindi inadatta e non appartiene alla fattispecie). Questo tipo di copia è senz'altro regolato dalla GPL, bisogna vedere, come dicevo nel mio primo post, se la GPL regola anche la riproduzione in senso ampio ex 64bis.
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