[Diritto] GPL e legge italiana
Marco Ermini
diritto@softwarelibero.it
Fri, 30 Aug 2002 12:07:01 +0000
On Thu, 29 Aug 2002 18:09:45 +0200, Andrea Rossato
<andrea@black.gelso.unitn.it> wrote:
> ciao,
> sofistica la tua ricostruzione, e comunque francamente assai poco
> condivisibile.
Non ha ricostruito, ha interpretato. E una interpretazione non puo' essere
sofistica :-)
E comunque francamente non mi pare sofistica, al di la' che possa non essere
condivisa
> ad ogni buon conto la giurisprudenza usa *univocamente* il termine
> riproduzione come sinonimo di duplicazione.
[...]
> l'inciso secondo cui "nella misura in cui operazioni quali il
> caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la
> memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una
> riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del
> titolare dei diritti" ha il chiaro carattere della specialità, perchè
> significa che il caricamento, la visualizzazione l'esecuzione e la
> memorizzazione *non* sono riproduzioni!
Su questo sono d'accordo, come sono d'accordo sul tuo post scriptum che dice
l'esatto opposto ;-)
> infine, dal momento che la GPL non si occupa di esecuzione, perchè
> l'esecuzione *non* ha restrizione, non puoi porre restrizioni
> all'esecuzione del tuo software derivato da software GPL, in quanto devi
> licenziarlo sotto GPL.
Su questo non sono totalmente d'accordo: posso vendere un software GPL tramite
un contratto che ne limiti l'esecuzione. Magari pero' non ha senso farlo. A
meno che, certo, la legge non voglia regolamentare in modo "invasivo"
l'esecuzione di *tutti* i programmi...
ciao
--
Marco Ermini
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Never attribute to malice that which is adequately explained
by stupidity. (Hanlon's Razor, corollary to Finagle's law)