[Diritto] La proprieta' intellettuale
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Fri Apr 2 18:10:07 CEST 2004
Mi limito ad alcune osservazioni.
Avv. Fabrizio Veutro ha scritto:
[...]
> mediante il concetto
> di "proprieta' intellettuale" tenta sostanzialmente di equiparare
> ogni diritto su beni immateriali al tradizionale diritto di proprietà
> sui beni materiali.
>
> A mio avviso la tesi dev'essere respinta - sul piano sistematico -
> perché troppe sono le differenze fra il diritto d'autore e quello di
> proprietà (che noi abbiamo ereditato dal diritto romano),
La nozione di diritto di proprieta' negli ordinamenti moderni trae al
diritto di proprieta' un proprio ruolo nel sistema giuridico che
scaturisce dall'entita' "diritto di proprieta'" entro il diritto romano
ma di questo ha perso affatto le connotazioni assolutistiche ben note
("usque ad inferos usque ad sidera" e simili): infatti il concetto di
proprieta' assunto nei nostri ordinamenti statali e' quello di
"proprieta' limitata" ovvero di diritto che dona al titolare sicuramente
il godimento sugli oggetti giuridici il piu' elevato fra tutti i
conosciuti ma che contestualemente e' definito e plasmato
dall'intervento e dall'incidenza concorrente e circostante di un insieme
di diritti altrui di volta in volta individuabili, primi fra tutti i
diritti di cui e' titolare lo Stato e cioe' in ultima analisi la societa'.
> essendo
> diversi i modi di acquisto e di estinzione del diritto,
Per quanto possa apparire curioso, i modi di acquisto della proprieta'
materiale e "tradizionale" possono manifestarsi intimamente affini
perche' omologhi ed in ultima analisi giuridicamente equivalenti a
quelli della proprieta' intellettuale: si pensi alla specificazione
(art. 940 cod. civ.) e la si raffronti al prodotto dell'attivita' inventiva.
Piu' in particolare, il collegamento istantaneo all'attivita' creativa
del diritto alla brevettabilita' (che' di cio' si tratta, non
concedendosi per le invenzioni una titolarita' immediata della
dimensione economica) e della diretta titolarita' dell'opera
dell'ingegno anche nella sua sfruttabilita' economica fanno rinvenire lo
strumento giuridico di tutela del lavoro creativo: questi istituti hanno
la funzione di assicurare all'autore ed all'inventore l'imperio sulle
proprie energie lavorative delineando una sfera di "proprieta'"
giuridica sull'espressione del lavoro creativo laddove non si puo'
intervenire con gli strumenti ordinariamente preposti a tutela dello
sviluppo delle energie lavorative non creative.
> diverse le
> facoltà attribuite al titolare del diritto e diverse le azioni
> giudiziarie per la sua tutela.
[...]
> Tuttavia chi ha interesse al progresso del software libero,
> pur comprendendo tali motivazioni di ordine economico-sociale, in
> base ad analoghe e altrettanto degne motivazioni non può
> acriticamente avvallarla, perché ciò potrebbe avere l'effetto di
> estendere a dismisura i diritti dei produttori di software c.d.
> "proprietario", anche riguardo a soluzioni tecniche che - pur essendo
> certamente immateriali e utili - non hanno nulla di creativo e
> originale,
Per le condotte antigiuridiche il rimedio e' il ricorso giudiziale, non
la complicazione ulteriore del gia' complesso quadro giuridico.
>! per esempio perché sono ormai parte dell patrimonio
> collettivo della conoscenza, e questo potrebbe impedire o limitare il
> riutilizzo delle soluzioni stesse per glii sviluppatori di software
> libero.
>
Questo comunque non preclude ne' pregiudica certi sforzi di
ricostruzione logico-concettuale dello stato attuale del diritto.
Queste le mie considerazioni.
> Almeno, questa è la mia opinione.
>
> Saluti.
>
Saluti.
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