[Diritto] PD licenza proprietaria?

Carmine Malice instarvega_capitanlug at yahoo.it
Thu Apr 8 10:03:11 CEST 2004


Claudio Cattazzo ha scritto:

[...]
> Licenze proprietarie
> [...]
>  Nessuna licenza
> 
> Anche se questa non è una licenza, l'effetto è quello di una licenza
> proprietaria. Un programma che non sia accompagnato da alcuna licenza di
> copyright è soggetto alla convenzione internazionale di Berna sul diritto
> d'autore, e come tale non può essere distribuito o modificato senza
> l'esplicito permesso dei titolari dei diritti di sfruttamento economico. Ciò
> significa che il programma non è libero se non accompagnato da una licenza
> libera, e questo anche nel caso in cui il sorgente sia disponibile,
> gratuitamente o meno.
> 
[...]

Ipotesi ricostruttiva mediante esempi di scuola.

Un musicista oppure un programmatore compongono una melodia ovvero un 
programma procedendo scientemente e consapevolamente alla pubblicazione 
di una musicassetta in allegato e/o dello spartito su una rivista di 
settore oppure del binario e/o del codice su un sito Web provvedendo a 
corredare su tali documenti la propria azione con dichiarazioni del tipo 
"La mia melodia / il mio programma e' straordinariamente gradevole ed 
emozionante ed addirittura e' capace di procurare sensazioni 
specialissime di soddisfazione e gratificazione, chiunque puo' 
verificare, goderne e fruirne in ogni modo mediante il meteriale che ho 
pubblicato.".

Situazione:
- il diritto d'autore concede al creatore il diritto eterno ed 
immodificabile ad esser riconosciuto autore ed i diritti esclusivi allo 
sfruttamento economico che sono finiti nel tempo e disponibili;
- Art. 110 della Legge n. 633/1941: "La trasmissione dei diritti di 
utilizzazione deve essere provata per iscritto." cioe' la normativa 
statuisce la superiore forza probatoria della forma scritta degli atti 
di disposizione di tali diritti ai fini della definizione delle 
situazioni di diritto, si noti che cio' non e' sinonimo di "esplicitezza";
- il creatore non e' addivenuto ad affermazioni esplicite riguardo una 
propria predefinita trasmissione dei diritti di utilizzazione e pero' ha 
realizzato una condotta sociogiuridica determinante propri atti di 
disposizione dei propri diritti patrimoniali ed incompatibile con una 
diversa volonta' riguardo i propri diritti economici esclusivi (cio' che 
giuridicamente e' detto "fatti concludenti" [con latinismo: "facta 
concludentia"]), inoltre tale condotta e' sedimentata su supporti 
documentali manufatti (pagine di rivista o di sito Web).

Conclusioni: il creatore non ha delineato esplicitamente una licenza ma 
ha fissato un licenziamento dei propri diritti economici di tipo 
gratuito; se in ipotesi avesse soggiunto nella propria pubblicazione "e 
chicchessia puo' industriarsi a trarre ulteriori potenzialita' dalla mia 
melodia / dal mio programma" egli avrebbe concesso anche facolta' di 
modifica sulla propria opera (cio' che fa p.e. la GPL).

I vari "tipi" di licenze sono solo alcune possibilita'; inoltre lo stato 
di diritto non e' determinato unicamente dalle "etichette" verbalmente 
poste dai soggetti bensi' anche dalle risultanti dei loro comportamenti 
sociogiuridici.

Ciao.


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