[Diritto] PD licenza proprietaria?
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Thu Apr 8 10:03:11 CEST 2004
Claudio Cattazzo ha scritto:
[...]
> Licenze proprietarie
> [...]
> Nessuna licenza
>
> Anche se questa non è una licenza, l'effetto è quello di una licenza
> proprietaria. Un programma che non sia accompagnato da alcuna licenza di
> copyright è soggetto alla convenzione internazionale di Berna sul diritto
> d'autore, e come tale non può essere distribuito o modificato senza
> l'esplicito permesso dei titolari dei diritti di sfruttamento economico. Ciò
> significa che il programma non è libero se non accompagnato da una licenza
> libera, e questo anche nel caso in cui il sorgente sia disponibile,
> gratuitamente o meno.
>
[...]
Ipotesi ricostruttiva mediante esempi di scuola.
Un musicista oppure un programmatore compongono una melodia ovvero un
programma procedendo scientemente e consapevolamente alla pubblicazione
di una musicassetta in allegato e/o dello spartito su una rivista di
settore oppure del binario e/o del codice su un sito Web provvedendo a
corredare su tali documenti la propria azione con dichiarazioni del tipo
"La mia melodia / il mio programma e' straordinariamente gradevole ed
emozionante ed addirittura e' capace di procurare sensazioni
specialissime di soddisfazione e gratificazione, chiunque puo'
verificare, goderne e fruirne in ogni modo mediante il meteriale che ho
pubblicato.".
Situazione:
- il diritto d'autore concede al creatore il diritto eterno ed
immodificabile ad esser riconosciuto autore ed i diritti esclusivi allo
sfruttamento economico che sono finiti nel tempo e disponibili;
- Art. 110 della Legge n. 633/1941: "La trasmissione dei diritti di
utilizzazione deve essere provata per iscritto." cioe' la normativa
statuisce la superiore forza probatoria della forma scritta degli atti
di disposizione di tali diritti ai fini della definizione delle
situazioni di diritto, si noti che cio' non e' sinonimo di "esplicitezza";
- il creatore non e' addivenuto ad affermazioni esplicite riguardo una
propria predefinita trasmissione dei diritti di utilizzazione e pero' ha
realizzato una condotta sociogiuridica determinante propri atti di
disposizione dei propri diritti patrimoniali ed incompatibile con una
diversa volonta' riguardo i propri diritti economici esclusivi (cio' che
giuridicamente e' detto "fatti concludenti" [con latinismo: "facta
concludentia"]), inoltre tale condotta e' sedimentata su supporti
documentali manufatti (pagine di rivista o di sito Web).
Conclusioni: il creatore non ha delineato esplicitamente una licenza ma
ha fissato un licenziamento dei propri diritti economici di tipo
gratuito; se in ipotesi avesse soggiunto nella propria pubblicazione "e
chicchessia puo' industriarsi a trarre ulteriori potenzialita' dalla mia
melodia / dal mio programma" egli avrebbe concesso anche facolta' di
modifica sulla propria opera (cio' che fa p.e. la GPL).
I vari "tipi" di licenze sono solo alcune possibilita'; inoltre lo stato
di diritto non e' determinato unicamente dalle "etichette" verbalmente
poste dai soggetti bensi' anche dalle risultanti dei loro comportamenti
sociogiuridici.
Ciao.
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