[Diritto] reverse engineering e open source

Alceste Scalas alceste.scalas at gmx.net
Sun Mar 28 21:11:46 CEST 2004


On Sun, Mar 28, 2004 at 06:47:01PM +0200, Carmine Malice wrote:
    > Il quesito era: siamo sicuri che qualcuno riesca a replicare
    > l'esatta strutturazione dell'NTFS e cioe' quell'ingegnosa
    > disposizione di dati che sostanzia la costruzione concettuale
    > di sistemazione, reperibilita', consultazione, manipolazione,
    > accortezze di tutela che da' luogo al fenomeno NTFS scrivendo
    > *del tutto autonomamente* un codice completamente diverso?

...e fin qui la risposta (ovvia) e` si`...


    > Ma il quesito e' superato dal *fatto* che l'esatta
    > strutturazione dell'NTFS e cioe' quell'ingegnosa disposizione
    > di dati che sostanzia la costruzione concettuale di
    > sistemazione, reperibilita', consultazione, manipolazione,
    > accortezze di tutela che da' luogo al fenomeno NTFS sostanzia
    > un'opera dell'ingegno in quanto tale soggetta al diritto
    > d'autore del quale e' titolare il creatore di quel fenomeno:
    > egli ha il potere di limitare verso altri le facolta' di
    > replicazione di tale fenomeno.

In quale Paese?

La  legge italiana  sul diritto  d'autore (633/1941)  definisce cosa
siano le "opere protette":

    | TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore
    |
    | CAPO I - Opere protette
    |
    | Art. 1
    |
    | Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
    | carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
    | musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
    | alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
    | espressione.
    |
    | Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
    | letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione
    | delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
    | con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
    | per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
    | creazione intellettuale dell'autore.

Mi pare  che l'"ingegnosa disposizione  di dati" che  sostanzia NTFS
non  rientri  in alcun  modo  in  questa  definizione.

Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:

    | Art. 2
    |
    | In particolare sono comprese nella protezione:
    |
    | [...]
    |
    | 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
    |    purché originali quale risultato di creazione intellettuale
    |    dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
    |    presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
    |    qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
    |    delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
    |    materiale preparatorio per la progettazione del programma
    |    stesso.

Anche in  questo paragrafo non rientra  l'"ingegnosa disposizione di
dati" che sostanzia NTFS...

Anzi, qui azzarderei che la  disposizione dei dati nel filesystem e`
esplicitamente *esclusa* dalla tutela del diritto d'autore, dato che
le specifiche  del "formato NTFS"  sarebbero un principio  alla base
del  software realizzato  da Microsoft;  un po'  come  le specifiche
definite in un  RFC stanno alla base del  software che implementa un
certo protocollo.

Insomma: e` sicuramente coperto da diritto d'autore il documento che
definisce il formato  NTFS, ma *non* il formato  in se`; allo stesso
modo, sono coperti da diritto d'autore gli RFC, ma *non* i formati e
i protocolli in essi definiti. 

Tant'e` vero che sempre la  legge 633/194 (art.  64-ter) consente di
effettuare  il  reverse-engineering  del  software, anche  senza  il
permesso  dell'autore, allo  scopo di  ricavare questi  "principi di
base".

Resta   poi   il    dubbio:   le   informazioni   ottenute   tramite
reverse-engineering  possono  essere   utilizzate  in  un  programma
libero, che finirebbe  inevitabilmente per rendere tali informazioni
disponibili a terzi? 

Io  credo di  si`,  perche`  sempre l'art.   64-ter  vieta si`  tale
comunicazione,   ma  «fatta   salva  la   necessità   di  consentire
l'interoperabilità del programma creato autonomamente».  E credo che
la realizzazione  di programmi liberi  interoperanti rientri appieno
in questa eccezione.

Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che  non sono un legale --- pero`
gradirei sapere quali articoli di legge smentiscono le mie ipotesi.

Ciao,

alceste
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