[Diritto] reverse engineering e open source
Carmine Malice
instarvega_capitanlug at yahoo.it
Mon Mar 29 11:22:10 CEST 2004
Finalmente q.c. di ponderato!
Alceste Scalas ha scritto:
> On Sun, Mar 28, 2004 at 06:47:01PM +0200, Carmine Malice wrote:
> > Il quesito era: siamo sicuri che qualcuno riesca a replicare
> > l'esatta strutturazione dell'NTFS e cioe' quell'ingegnosa
> > disposizione di dati che sostanzia la costruzione concettuale
> > di sistemazione, reperibilita', consultazione, manipolazione,
> > accortezze di tutela che da' luogo al fenomeno NTFS scrivendo
> > *del tutto autonomamente* un codice completamente diverso?
>
> ...e fin qui la risposta (ovvia) e` si`...
Per me non e' ovvia stante la complessita' del fenomeno: non si tratta
(semplificando al massimo, non e' questo il caso) di replicare
l'elaborazione di testo ad una certa maniera per cui VI e JOE sono
fungibili...
Comunque e' una risposta assumibile.
>
>
> > Ma il quesito e' superato dal *fatto* che l'esatta
> > strutturazione dell'NTFS e cioe' quell'ingegnosa disposizione
> > di dati che sostanzia la costruzione concettuale di
> > sistemazione, reperibilita', consultazione, manipolazione,
> > accortezze di tutela che da' luogo al fenomeno NTFS sostanzia
> > un'opera dell'ingegno in quanto tale soggetta al diritto
> > d'autore del quale e' titolare il creatore di quel fenomeno:
> > egli ha il potere di limitare verso altri le facolta' di
> > replicazione di tale fenomeno.
>
> In quale Paese?
Nel nostro, e suppongo in tutti i paesi di diritto di civil law.
>
> La legge italiana sul diritto d'autore (633/1941) definisce cosa
> siano le "opere protette":
>
> | TITOLO I - Disposizioni sul diritto di autore
> |
> | CAPO I - Opere protette
> |
> | Art. 1
> |
> | Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di
> | carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla
> | musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed
> | alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di
> | espressione.
> |
> | Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere
> | letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione
> | delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva
> | con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che
> | per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una
> | creazione intellettuale dell'autore.
>
> Mi pare che l'"ingegnosa disposizione di dati" che sostanzia NTFS
> non rientri in alcun modo in questa definizione.
>
> Nell'articolo 2 si parla ancora di programmi per elaboratore:
>
> | Art. 2
> |
> | In particolare sono comprese nella protezione:
> |
> | [...]
> |
> | 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi
> | purché originali quale risultato di creazione intellettuale
> | dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla
> | presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
> | qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base
> | delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il
> | materiale preparatorio per la progettazione del programma
> | stesso.
>
> Anche in questo paragrafo non rientra l'"ingegnosa disposizione di
> dati" che sostanzia NTFS...
Una risposta puo' essere data qui per entrambe le norme, oltre ulteriori
specificazioni.
La legge sul diritto d'autore e' una normativa alquanto datata,
notoriamente del 1941, che ha beneficiato o patito a seconda dei punti
di vista di successive modifiche.
Come salta subito all'attenzione gia' dal prendere in considerazione
tali articoli, la legge non offre una definizione generale ed astratta e
quindi concettuale dell'oggetto "opera dell'ingegno" ma procede per
esemplificazione; meglio sarebbe stato non "tagliare" l'art. 2 onde
avvedersi che esso enuncia:
"In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della
incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia.
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si
tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo
V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
[...]".
Alcune osservazioni.
a) Le disposizioni di legge non offrendo una concettualizzazione
astratta dell'oggetto della normativa pongono il problema di operare una
ricostruzione logica di quella che e' la natura della "cosa" presa in
considerazione (ed e' davvero una "cosa": cosa immateriale) e quindi di
definire la categoria giuridica che rileva al caso.
Il processo e' di interpretazione della normativa specifica e
dell'ordinamento nell'insieme, gli strumenti sono quelli scientifici e
concettuali della scienza giuridica, gli attori sono gli operatori di
settore e forse piu' di chiunque altro i giudici: la successiva modifica
che ricomprese fra le opere dell'ingegno anziche' fra le invenzioni
brevettabili i programmi per elaboratore non fece altro che appropriarsi
di alcune (poche: la tematica era nuovissima) posizioni prese dalla
giurisprudenza.
Quando studiai la materia mi accorsi subito della lacuna definitoria
della legge e perfino dei dottrinari che preferivano arricchire ed
ampliare la esemplificazione anziche' trarre categorie generali ed
astratte; per fortuna non tutti si muovono cosi'.
L'atteggiamento di legge e dottrinari "classici" e' figlia dei tempi,
tempi in cui pressoche' tutto il concetto di "opera dell'ingegno" era
sostanziato da opere letterarie, musicali e delle arti figurative:
infatti si nota agevolmente come la esemplificazione primiera fissa
l'attenzione "alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro ed alla cinematografia" cioe' praticamente
alle sole arti e nemmeno alle scienze.
b) L'impianto della legge non e' privo di incoerenze o perlomeno di una
certa maldestrezza operativa, di una certa infelicita' espressiva, infatti:
- nell'elencazione principale cita espressamente "teatro" e
"cinematografia" che sono arti risulatanti dalla simbiosi di
"letteratura" "musica" e "arti figurative" nonche' "architettura" che
nel mondo moderno e' un'arte figurativa con apporti ingegnieristici:
cioe' opera delle specificazioni in quello che essendo l'elenco
principale e' anche un elenco generale, inoltre nel citare
l'architettura opera una sorta di colpevole dimenticanza di altre
dottrine costruttive a basi scientifiche come p.e. l'ingegnieria edile;
- nell'elencazione specificativa all'art. 2 vengono citate "le opere
[...] scientifiche" operando cosi' una definizione per categoria
superiore generale laddove l'esemplificazione sarebbe per specie e una
definizione per categoria distinta ed a se' stante rispetto alle altre
gia' date precedentemente di musica ecc.: tra l'altro questo puo' essere
indice del fatto che la visuale dei tempi oprava la suggestione che le
"opere scientifiche" fossero innanzitutto opere letterarie perche' ne
esaltava la dimensione meramente narrativa a discapito della dimensione
indagativa e di scoperta, ma e' assunto alla sensibilita' sociale e
giuridica che la dimensione pregnante di un'"opera scientifica" e' nella
sua portata "disvelatrice" di assetti della natura.
c) Le modifiche successive in specie a favore dei programmi per
elaboratore hanno accresciuto la complessita' descrittiva della legge e
quella sua certa "confusione" sistemica: difatti i programmi per
elaboratore sono citati due volte quasi in aspetto "accessorio"
("altresi'") e comunque "sottocategoriale" ("come opere letterarie").
In virtu' di questo la ricostruzione concettuale e' affidata
all'interprete ed esecutore del diritto e per questo (autocitandomi...)
"l'esatta strutturazione dell'NTFS e cioe' quell'ingegnosa disposizione
di dati che sostanzia la costruzione concettuale di sistemazione,
reperibilita', consultazione, manipolazione, accortezze di tutela che
da' luogo al fenomeno NTFS" appare sostanziare un oggetto riconducibile
alla classe di cose "operea dell'ingegno".
Infatti bisogna interrogarsi su *cosa* sia per il diritto un "programma
per elaboratore" e pertanto cercare di rinvenire la definizione
normativa: ma qui balza all'attenzione che "i programmi per elaboratore"
sono "protetti" "come opere letterarie ai sensi della convenzione di
Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche"!
La portata del disposto puo' assumere dimensioni inimmaginabili: nel
momento in cui la convenzione di Berna manca di una definizione
esplicita di "programma per elaboratore" e si limita a ricondurre
l'oggetto "programma per elaboratore" alla classe "opere letterarie"
(ora pero' non ho a disposizione il testo!) quale "forma" assume o puo'
assumere l'"oggetto" "programma per elaboratore"? Solo "partizionatore
ed inizializzatore di NTFS"? O magari anche "strutturazione informatica
che sostanzia l'ingegnosa disposizione di dati di NTFS"?
L'argomento e' amplissimo e non e' questo il luogo di uno studio
approfondito.
Osservo quanto segue.
a) L'impianto normativo e' chiaramente ancora agganciato alla visuale
"classica" di opere dell'ingegno imperniata sulle arti di cui dicevo
prima: "i programmi per elaboratore" sono "protetti" "come opere
letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle
opere letterarie ed artistiche".
b) Ci sono 3 ipotesi:
1) NTFS e' un programma e pertanto e' un'opera dell'ingegno;
2) NTFS in quanto "strutturazione informatica che sostanzia l'ingegnosa
disposizione di dati" e' una costruzione o (ri)combinazione della
materia innovativa ecc. ecc. e pertanto e' un'invenzione (proprio per il
*nostro* ordinamento!);
3) NTFS non e' alcuna delle 2 suddette cose: sarebbe allora un lavoro
creativo posto nel "nulla" giuridico.
c) Nel punto b l'ipotesi 3 non e' ammissibile: infatti caratteristica di
qualsiasi ordinamento giuridico ed a maggior ragione di uno moderno e'
quella di tendere a ricomprendere *tutta* la fenomenologia sociale al
limite inquadrandola nel "non rilevante giuridico", ma in un ambito
ipertutelato quale quello lavorativo del quale il lavoro creativo e' un
sottoinsieme (e la "trovata" NTFS se non e' "creativa" sicuramente e'
"opera di lavoro" al limite artigianale, come di falegname!) il "non
rilevante giuridico" praticamente non esiste, certamente non nel caso di
specie.
NTFS se non e' opera dell'ingegno e' invenzione: decidete voi, a me
adesso qui poco mi cala.
>
> Anzi, qui azzarderei che la disposizione dei dati nel filesystem e`
> esplicitamente *esclusa* dalla tutela del diritto d'autore, dato che
> le specifiche del "formato NTFS" sarebbero un principio alla base
> del software realizzato da Microsoft; un po' come le specifiche
> definite in un RFC stanno alla base del software che implementa un
> certo protocollo.
>
Riguardo l'inciso della norma "Restano esclusi dalla tutela accordata
dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di
qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue
interfacce." a mio parere la sua portata e' alquanto limitata e
collaterale: esemplificando, si escludono le "trovate" "interfaccia a
finestre" oppure "interazione punta e clicca" oppure "emulazione a
schermo di un foglio dove scrivere" (cioe' l'"idea" "elaboratore di testi").
Insomma, non si fa che ribadire un concetto gia' sedimentato: le "idee"
non possono essere oggetto di opera dell'ingegno ne' di brevetto (e
difatti si dice "le idee"...) .
> Insomma: e` sicuramente coperto da diritto d'autore il documento che
> definisce il formato NTFS, ma *non* il formato in se`; allo stesso
> modo, sono coperti da diritto d'autore gli RFC, ma *non* i formati e
> i protocolli in essi definiti.
>
La distinzione non e' affatto netta: e parlo per l'ambito della
disciplina giuridica.
Torno a suggerire che si sta trattando di un campo - quello informatico
- che si pone in una sorta di terra di mezzo: la normativa non si spinge
verso distinzioni ultraspecifiche.
> Tant'e` vero che sempre la legge 633/194 (art. 64-ter) consente di
> effettuare il reverse-engineering del software, anche senza il
> permesso dell'autore, allo scopo di ricavare questi "principi di
> base".
>
> Resta poi il dubbio: le informazioni ottenute tramite
> reverse-engineering possono essere utilizzate in un programma
> libero, che finirebbe inevitabilmente per rendere tali informazioni
> disponibili a terzi?
>
> Io credo di si`, perche` sempre l'art. 64-ter vieta si` tale
> comunicazione, ma «fatta salva la necessità di consentire
> l'interoperabilità del programma creato autonomamente». E credo che
> la realizzazione di programmi liberi interoperanti rientri appieno
> in questa eccezione.
>
> Ovviamente potrei sbagliarmi, dato che non sono un legale --- pero`
> gradirei sapere quali articoli di legge smentiscono le mie ipotesi.
>
Questi aspeti sono stati gia' trattati in precedenti lettere.
> Ciao,
>
> alceste
Ciao.
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