[Diritto] reverse engineering e open source

Paolo Redaelli paolo.redaelli at poste.it
Tue Mar 30 17:29:27 CEST 2004


Il mar, 2004-03-30 alle 09:06, Carmine Malice ha scritto:

> Ringrazio per il riferimento alla European Patent Convention, trascrivo:
> [...]
> Si legge:
> "(1) Brevetti Europei saranno concessi per qualsiasi invenzione che sia 
> suscettibile di applicazione industriale, che siano nuove e che 
> implichino un grado innovativo.
> (2) Le seguenti in particolare non saranno considerate invenzioni entro 
> il significato del paragrafo 1 [comma segnato (1), ndr]:
> [...]
> (c) schemni, regole e metodi per effetuare atti mentali, esercitare 
> giochi o fare affari, ed i programmi per elaboratori;
> [...]";
> quindi: *non* si statuisce che i programmi per elaboratori *siano* 
> invenzioni *ma non* ne e' concessa la brevettabilita' *bensi'* si 
> statuisce che *non sono considerati* invenzioni, cioe' non hanno la 
> natura di invenzioni, pertanto rimane la regola che li fa ricadere nella 
> categoria opere dell'ingegno.
> 
> Con questi elementi rimane valida la mia ricostruzione, mi dispiace.
Concludendo: NTFS è uno "schema", quindi non è brevettabile ma è
protetto dal diritto d'autore. Se io scrivo un programma che legge e
scrive secondo quello schema io non duplico "lo schema" in sè come opera
protetta dal diritto d'autore, bensì creo un programma "compatibile" con
esso, che vi si interfaccia in maniera corretta. Quindi è possibile
legalmente scriverlo e distribuirlo secondo GPL.

Non sono 1 legale, correggimi se sbaglio
	Paolo che non usa l'avvocatese perchè non lo conosce 8)



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