[Discussioni] gplv3
Francesco Potorti`
pot a potorti.it
Gio 9 Feb 2006 17:55:59 CET
Scrivevo:
>Allora mettiamola così: io scrivo un DRM in GPLv2. La licenza dice che
>è modificabile liberamente, e se qualcosa non lo impedisce allora non
>può essere distribuito. Si potrebbe sostenere che, se io lo
>distribuisco, implicitamente affermo che non è soggetto al DMCA (e
>quindi --caveat emptor-- non gode della protezione del DMCA). Ma è
>meglio se questa affermazione è esplicitata nella licenza. Questo
>discorso mi torna bene.
>
>È sicuro che sia questo il risultato che il secondo capoverso
>dell'articolo 3 vuol raggiungere? Mi piacerebbe che qualcuno
>confermasse.
Aspetto ancora :-)
Nel frattempo, formulo meglio i miei dubbi. Il posto (articolo 3) è
sbagliato, e la formulazione troppo restrittiva, perché legata alla
formulazione attuale della legge.
Sarebbe meglio, in "12.[7] Liberty or Death for the Program.", dire:
If there are law provisions relative to any given class of software
such that a program which is declared to belong to such class can not
be modified, or the freedoms granted by this license be undermined in
any other way, then this program and any program derived from it cannot
be declared to belong to that class.
Cioè, se qualcuno potrebbe dichiarare che questo programma fa parte di
X (per esempio delle misura tecniche efficaci di protezione) e di
conseguenza, come X, non può esser modificato (per esempio per la
DMCA), allora questo programma e tutti i suoi derivati non possono
essere dichiarati come facenti parte di X.
Secondo me, se funziona quella che c'è ora, funziona anche questa, ed è
più generale ed utile. Commenti?
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